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Corte di Giustizia UE: Linking legittimo se in assenza di scopo di lucro e di conoscenza dell’infrazione


        • “per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza.”
        • “qualora il collocamento di collegamenti ipertestuali sia effettuato a fini lucrativi, è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia pubblicata illegittimamente sul sito cui rimandano detti collegamenti ipertestuali, cosicché deve presumersi che tale collocamento sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l’opera è protetta e che il titolare del diritto d’autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione su Internet. In siffatte circostanze, e a condizione che tale presunzione relativa non sia confutata, l’atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un’opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29”.

 

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Corte di Giustizia – Caso BestWater – Il linking, anche ai video, si conferma lecito

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Corte di Giustizia sul “linking” ad opere coperte dal diritto di autore già comunicate al pubblico di internet

La Corte di Giustizia UE “sdogana” l’anima vitale del web: è lecito creare su un sito web collegamenti (hyperlinks) che facciano accedere ad altri testi online, già accessibili su altri siti, anche se coperti dal diritto di autore (causa C‑466/12, Nils Svensson).

E sono consentiti – soluzione meno scontata della prima – anche il “framing” ed il “deep linking”, cioè i collegamenti ipertestuali che  diano al navigatore  l’impressione di avere a disposizione il testo in questione sul sito in cui già si trova, mentre in realtà proviene da un altro sito, e quelli che indirizzino ad una pagina web che non sia la “home page” del sito linkato.

Ecco un passaggio della decisione:

  • “Si deve pertanto dichiarare che, qualora il complesso degli utilizzatori di un altro sito, ai quali siano state comunicate le opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, potesse direttamente accedere a tali opere sul sito sul quale siano state inizialmente comunicate, senza intervento del gestore dell’altro sito, gli utilizzatori del sito gestito da quest’ultimo devono essere considerati come potenziali destinatari della comunicazione iniziale e, quindi, ricompresi nel pubblico previsto dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale.

    28      Di conseguenza, in mancanza di un pubblico nuovo, l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore non è necessaria per una comunicazione al pubblico come quella di cui al procedimento principale.

    29      Tale constatazione non potrebbe essere rimessa in discussione nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse rilevare – cosa che non risulta chiaramente dagli atti – che, quando gli internauti cliccano sul collegamento in esame, l’opera appare dando l’impressione di essere a disposizione sul sito in cui si trova tale collegamento, mentre in realtà proviene da un altro sito”.

La Corte proibisce invece l’hyperlinking quando serva ad aggirare restrizioni originarie previste dall’autore.

Quello che non si può fare è dunque linkare a testi per i quali il titolare del diritto di autore abbia previsto restrizioni all’accesso generalizzato del pubblico. L’hyperlinking non può diventare strumento per eludere le limitazioni all’accesso stabilite dall’autore.

In definitiva, una decisione  liberale. Corretta anche sul tema del framing, rispetto al quale la tutela del sito linkato dovrebbe, a mio avviso, passare attraverso gli strumenti previsti a tutela del consumatore (ingannato dall’apparenza) e contro gli atti di concorrenza sleale, ma non attraverso quelli a tutela del diritto d’autore.