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Corte di Giustizia sul “linking” ad opere coperte dal diritto di autore già comunicate al pubblico di internet

La Corte di Giustizia UE “sdogana” l’anima vitale del web: è lecito creare su un sito web collegamenti (hyperlinks) che facciano accedere ad altri testi online, già accessibili su altri siti, anche se coperti dal diritto di autore (causa C‑466/12, Nils Svensson).

E sono consentiti – soluzione meno scontata della prima – anche il “framing” ed il “deep linking”, cioè i collegamenti ipertestuali che  diano al navigatore  l’impressione di avere a disposizione il testo in questione sul sito in cui già si trova, mentre in realtà proviene da un altro sito, e quelli che indirizzino ad una pagina web che non sia la “home page” del sito linkato.

Ecco un passaggio della decisione:

  • “Si deve pertanto dichiarare che, qualora il complesso degli utilizzatori di un altro sito, ai quali siano state comunicate le opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, potesse direttamente accedere a tali opere sul sito sul quale siano state inizialmente comunicate, senza intervento del gestore dell’altro sito, gli utilizzatori del sito gestito da quest’ultimo devono essere considerati come potenziali destinatari della comunicazione iniziale e, quindi, ricompresi nel pubblico previsto dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale.

    28      Di conseguenza, in mancanza di un pubblico nuovo, l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore non è necessaria per una comunicazione al pubblico come quella di cui al procedimento principale.

    29      Tale constatazione non potrebbe essere rimessa in discussione nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse rilevare – cosa che non risulta chiaramente dagli atti – che, quando gli internauti cliccano sul collegamento in esame, l’opera appare dando l’impressione di essere a disposizione sul sito in cui si trova tale collegamento, mentre in realtà proviene da un altro sito”.

La Corte proibisce invece l’hyperlinking quando serva ad aggirare restrizioni originarie previste dall’autore.

Quello che non si può fare è dunque linkare a testi per i quali il titolare del diritto di autore abbia previsto restrizioni all’accesso generalizzato del pubblico. L’hyperlinking non può diventare strumento per eludere le limitazioni all’accesso stabilite dall’autore.

In definitiva, una decisione  liberale. Corretta anche sul tema del framing, rispetto al quale la tutela del sito linkato dovrebbe, a mio avviso, passare attraverso gli strumenti previsti a tutela del consumatore (ingannato dall’apparenza) e contro gli atti di concorrenza sleale, ma non attraverso quelli a tutela del diritto d’autore.

 

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