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Le biblioteche possono digitalizzare i libri in loro possesso? Conclusioni dell’Avvocato Generale nel caso: «Technische Universität Darmstadt»

La Corte di Giustizia della UE dovrà presto decidere su una questione sollevata da una Corte tedesca riguardante il diritto di una biblioteca (che non agisce per scopi di lucro) a digitalizzare alcuni volumi e renderli accessibili agli utenti presso terminali presenti nella biblioteca stessa. Inoltre, si chiede alla Corte di Giustizia di specificare se il diritto dell’UE consente alla biblioteca di far salvare tali copie digitali su chiavette USB o di farne fare una stampa per uso privato degli utenti della biblioteca stessa.

Secondo le conclusioni dell’Avvocato Generale tra le eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione e di comunicazione al pubblico garantito agli autori dalla Direttiva 2001/29 (sul diritto di autore) rientra quella in esame, e cioè quella di digitalizzare un’opera  coperta dal diritto di autore per renderla accessibile su terminali presenti nella biblioteca.

Fin qui tutto chiaro, se non che L’Avvocato generale precisa poi che a suo avviso tale facoltà non è illimitata, restando impedita una “digitalizzazione globale d’una collezione” (ma questo non era il caso di specie) e dovendosi circoscrivere l’eccezione a riproduzioni “specifiche” d’opere protette “individuali”. Prosegue spiegando che con ciò egli intende dire che l’eccezione non dovrebbe essere sfruttata dalla biblioteca per evitare di comperare un numero sufficiente di copie cartacee. A questo proposito, gli sembra coerente una regola, come quella fissata dalla legge tedesca, la quale preveda che le copie digitalizzate dalla biblioteca e rese accessibili tramite terminali non devono superare quelle disponibili presso la biblioteca come copie cartacee (cioè le copie cartacee acquistate).  Poiché il ragionamento non mi sembra del tutto lineare, riporto testualmente il passaggio delle conclusioni dell’Avvocato: «[l’eccezione prevista dalla Direttiva] ne permettent une numérisation globale d’une collection, l’objet «d’actes de reproduction spécifiques» est ainsi limité aux «œuvres et autres objets protégés» individuels. Selon moi, la condition de proportionnalité des limitations prévues au paragraphe 5 dudit article [5] requiert que la possibilité d’utiliser des terminaux spécialisés n’est pas exploitée afin d’éviter d’acheter un nombre suffisant de copies physiques de l’ouvrage en instituant, par exemple, une règle telle que celle prévue à l’article 52b de l’UrhG [la legge tedesca], selon laquelle le nombre d’exemplaires d’un ouvrage rendu accessible aux postes de lecture électronique ne doit pas être supérieur à ce que contient le fonds de l’établissement”.

L’Avvocato Generale esclude invece che sia possibile la riproduzione su dispositivo USB asportabile dell’opera resa accessibile sul terminale, perché essa implica un altro atto di riproduzione e la possibilità di visualizzazione e comunicazione dell’opera fuori dalla biblioteca. Lo stesso per la stampa, la quale ultima tuttavia, nei locali della biblioteca, è possibile entro certi limiti, ma alla luce di un’altra categoria di eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione previsto dalla Direttiva.

Va infine precisato che nel caso di specie la biblioteca non aveva acquistato una versione “ebook” dell’opera, sebbene l’editore della stessa avesse proposto tale acquisto. Le parti evidentemente non avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di licenza. L’opera, pertanto, era stata digitalizzata dalla stessa biblioteca.

La prima impressione che si trae leggendo le conclusioni dell’Avvocato Generale è che il diritto dell’Unione Europea si barcamena tra esigenze diverse, non riuscendo tuttavia a raggiungere soluzioni dotate di semplicità e chiarezza. Le biblioteche possono digitalizzare, ma non più di tanto…, non possono consentire di far fare copie su supporti USB e a stampa, e però la stampa (fotocopia) di copie digitalizzate è in altri casi ammissibile…Vedremo cosa deciderà la Corte, che non è vincolata dalle conclusioni rese dall’Avvocato Generale.

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How Many Times A Day Do You Violate Copyright Laws Without Even Realizing It | Techdirt

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The Punjab Police to be Sued for Producing a Pirated CD in Court | Spicy IP

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Everything Old Is Unavailable Again: How Copyright Has Ebooks Operating In The 1800s | Techdirt

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Intellectual Property Piracy

UK: Il Governo Propone Nuove Eccezioni in Materia di Copia Privata (Personal Copies for Private Use)

  • Personal copies for private use:

  • (1) The making of a copy of a work, other than a computer program, by an individual does not infringe copyright in the work provided that the copy—

    • (a) is a copy of—

      • (i) the individual’s own copy of the work, or

      • (ii) a personal copy of the work made by the individual,

    • (b ) is made for the individual’s private use, and

    • (c) is made for ends which are neither directly nor indirectly commercial.

  • (2) In this section “the individual’s own copy” is a copy which—

    • (a)has been lawfully acquired by the individual on a permanent basis,

    • (b) is not an infringing copy, and

    • (c) has not been made under any provision of this Chapter which permits the making of a copy without infringing copyright.”


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Corte di Giustizia UE: su ingiunzione di un Giudice, l’ISP deve adottare tutte le misure ragionevoli ad evitare violazioni copyright

  • “1) L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che un soggetto che metta a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l’accordo del titolare dei diritti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, utilizza i servizi del fornitore di accesso ad Internet dei soggetti che consultano tali materiali, il quale deve essere considerato un intermediario ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29.

  • 2) I diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia vietato, con un’ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l’accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d’accesso deve adottare e quest’ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall’altro, che tali misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare.”

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Istruzioni per l’uso: Copyright Notice: digital images, photographs and the internet

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Case Law Intellectual Property Internet

Corte di Giustizia sul “linking” ad opere coperte dal diritto di autore già comunicate al pubblico di internet

La Corte di Giustizia UE “sdogana” l’anima vitale del web: è lecito creare su un sito web collegamenti (hyperlinks) che facciano accedere ad altri testi online, già accessibili su altri siti, anche se coperti dal diritto di autore (causa C‑466/12, Nils Svensson).

E sono consentiti – soluzione meno scontata della prima – anche il “framing” ed il “deep linking”, cioè i collegamenti ipertestuali che  diano al navigatore  l’impressione di avere a disposizione il testo in questione sul sito in cui già si trova, mentre in realtà proviene da un altro sito, e quelli che indirizzino ad una pagina web che non sia la “home page” del sito linkato.

Ecco un passaggio della decisione:

  • “Si deve pertanto dichiarare che, qualora il complesso degli utilizzatori di un altro sito, ai quali siano state comunicate le opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, potesse direttamente accedere a tali opere sul sito sul quale siano state inizialmente comunicate, senza intervento del gestore dell’altro sito, gli utilizzatori del sito gestito da quest’ultimo devono essere considerati come potenziali destinatari della comunicazione iniziale e, quindi, ricompresi nel pubblico previsto dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale.

    28      Di conseguenza, in mancanza di un pubblico nuovo, l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore non è necessaria per una comunicazione al pubblico come quella di cui al procedimento principale.

    29      Tale constatazione non potrebbe essere rimessa in discussione nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse rilevare – cosa che non risulta chiaramente dagli atti – che, quando gli internauti cliccano sul collegamento in esame, l’opera appare dando l’impressione di essere a disposizione sul sito in cui si trova tale collegamento, mentre in realtà proviene da un altro sito”.

La Corte proibisce invece l’hyperlinking quando serva ad aggirare restrizioni originarie previste dall’autore.

Quello che non si può fare è dunque linkare a testi per i quali il titolare del diritto di autore abbia previsto restrizioni all’accesso generalizzato del pubblico. L’hyperlinking non può diventare strumento per eludere le limitazioni all’accesso stabilite dall’autore.

In definitiva, una decisione  liberale. Corretta anche sul tema del framing, rispetto al quale la tutela del sito linkato dovrebbe, a mio avviso, passare attraverso gli strumenti previsti a tutela del consumatore (ingannato dall’apparenza) e contro gli atti di concorrenza sleale, ma non attraverso quelli a tutela del diritto d’autore.