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Copia privata, l’Italia si adegui alla normativa europea: DIMT

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The Dgital reader: Apple Raises iPad Prices in Germany to Cover a New a New “You Must be a Pirate” Tax

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Second-hand e-book seller complains about Dutch publishers – POLITICO

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UK Adopts Private Copying Exception | Intellectual Property Watch

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Corte di Giustizia UE: Pirateria, Copia Privata e Equo Compenso

Nella sentenza del 10 aprile 2014 (Causa C‑435/12; «ACI Adam») la Corte di Giustizia UE ha chiarito che la Direttiva europea sulla protezione del diritto d’autore non consente ai legislatori nazionali di equiparare «copia privata» e «copia pirata» quando si tratta di stabilire eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione spettante agli autori. Gli Stati dell’Unione possono prevedere che i privati lecitamente riproducano per uso privato e senza autorizzazione dell’autore un’opera protetta (cd. copia privata), ma questa eccezione al diritto esclusivo d’autore non si può estendere alla riproduzione di opere ottenute illegalmente. In altri termini, l’eccezione per copia privata non vale quando serve a riprodurre copie dell’opera ottenute dal privato in modo illegale.

Questa però è solo la premessa di un’altra rilevante decisione presa dalla Corte.

Come noto, se gli Stati introducono l’eccezione al diritto esclusivo d’autore per consentire la «copia privata» devono anche stabilire  un «equo compenso» a favore degli autori. Questo avviene nel diritto europeo imponendo a carico dei venditori di supporti materiali «vergini» (ad es., cd rom) un prelievo forfetario, da redistribuire agli autori a titolo di indennizzo per le copie private che i supporti vergini potranno ospitare. Quindi, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, il prelievo non grava direttamente sui soggetti privati interessati, bensì su coloro che possono «trasferire» ai privati, sotto forma di maggior prezzo al dettaglio del supporto, l’importo di tale prelievo «incombendo così in definitiva l’onere di detto prelievo sull’utente privato che paga tale prezzo».

Nel caso sottoposto alla Corte di Giustizia, un Giudice olandese ha chiesto fosse precisato se il diritto dell’Unione consenta che la misura forfetaria dell’«equo compenso» stabilita dagli Stati membri sia determinata tenendo conto del fatto che i supporti vergini consentono anche la riproduzione di copie illegalmente ottenute. In altri termini, poiché la legge olandese consente che l’equo compenso sia stabilito in misura maggiore in quanto non solo serve a coprire la riproduzione lecita per copia privata, ma anche le riproduzioni private illecite, il Giudice nazionale ha chiesto alla Corte di stabilire se questa «maggiorazione» dell’equo compenso sia o meno compatibile con il diritto dell’Unione.

La Corte di Giustizia ha deciso che la maggiorazione non è consentita, perché penalizza i privati che non sono «pirati», ponendo a loro carico anche il costo delle «copie pirata».

Più precisamente, ecco la risposta della Corte:

«53      (…) il sistema di prelievi istituito dallo Stato membro interessato deve mantenere un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori, beneficiari dell’equo compenso, da un lato, e quelli degli utenti dei materiali protetti, dall’altro.

54     Orbene, un sistema di prelievo per copia privata, come quello di cui al procedimento principale, che non fa distinzione, per quanto attiene al calcolo dell’equo compenso dovuto ai suoi beneficiari, tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata sia legale e quella in cui tale fonte sia illegale, non rispetta il giusto equilibrio di cui al punto precedente.

55      In un siffatto sistema, il pregiudizio causato, e quindi l’importo dell’equo compenso dovuto ai beneficiari, è infatti calcolato in base al criterio del pregiudizio causato agli autori tanto da riproduzioni per uso privato realizzate a partire da una fonte legale, quanto da riproduzioni realizzate a partire da una fonte illegale. L’importo così calcolato si ripercuote quindi, in definitiva, sul prezzo che gli utenti di materiali protetti pagano nel momento in cui vengono loro messi a disposizione apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione che consentono la realizzazione di copie private.

56      In tal senso, ogni utente che acquisti siffatti apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione è indirettamente penalizzato, dato che, sostenendo l’onere del prelievo stabilito a prescindere dal carattere legale o illegale della fonte a partire dalla quale siffatte riproduzioni vengono realizzate, contribuisce necessariamente al compenso per il pregiudizio causato da riproduzioni per uso privato realizzate a partire da una fonte illegale, non autorizzate dalla direttiva 2001/29, ed è pertanto indotto a farsi carico di un costo supplementare non trascurabile per poter realizzare le copie private che rientrano nell’eccezione [per copia privata] prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva medesima.

57      Orbene, non si può ritenere che una siffatta situazione soddisfi il requisito di un giusto equilibrio da trovare tra, da un lato, i diritti e gli interessi dei beneficiari dell’equo compenso e, dall’altro, quelli dei suddetti utenti.

58      Alla luce delle suesposte considerazioni occorre rispondere alle prime due questioni dichiarando che il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con il paragrafo 5 di tale articolo, debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non fa distinzione tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata è legale e la situazione in cui tale fonte è illegale».

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UK: Il Governo Propone Nuove Eccezioni in Materia di Copia Privata (Personal Copies for Private Use)

  • Personal copies for private use:

  • (1) The making of a copy of a work, other than a computer program, by an individual does not infringe copyright in the work provided that the copy—

    • (a) is a copy of—

      • (i) the individual’s own copy of the work, or

      • (ii) a personal copy of the work made by the individual,

    • (b ) is made for the individual’s private use, and

    • (c) is made for ends which are neither directly nor indirectly commercial.

  • (2) In this section “the individual’s own copy” is a copy which—

    • (a)has been lawfully acquired by the individual on a permanent basis,

    • (b) is not an infringing copy, and

    • (c) has not been made under any provision of this Chapter which permits the making of a copy without infringing copyright.”


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