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Category: Piracy
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Under the private copying exception, Britons will now be able to copy content they’ve bought or been given onto any device they own, as well as onto private cloud storage, Neville-Rolfe said, according to the Hansard, Parliament’s official report.
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The Punjab Police to be Sued for Producing a Pirated CD in Court | Spicy IP
“The Punjab Police to be Sued for Producing a Pirated CD in Court”
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Nella sentenza del 10 aprile 2014 (Causa C‑435/12; «ACI Adam») la Corte di Giustizia UE ha chiarito che la Direttiva europea sulla protezione del diritto d’autore non consente ai legislatori nazionali di equiparare «copia privata» e «copia pirata» quando si tratta di stabilire eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione spettante agli autori. Gli Stati dell’Unione possono prevedere che i privati lecitamente riproducano per uso privato e senza autorizzazione dell’autore un’opera protetta (cd. copia privata), ma questa eccezione al diritto esclusivo d’autore non si può estendere alla riproduzione di opere ottenute illegalmente. In altri termini, l’eccezione per copia privata non vale quando serve a riprodurre copie dell’opera ottenute dal privato in modo illegale.
Questa però è solo la premessa di un’altra rilevante decisione presa dalla Corte.
Come noto, se gli Stati introducono l’eccezione al diritto esclusivo d’autore per consentire la «copia privata» devono anche stabilire un «equo compenso» a favore degli autori. Questo avviene nel diritto europeo imponendo a carico dei venditori di supporti materiali «vergini» (ad es., cd rom) un prelievo forfetario, da redistribuire agli autori a titolo di indennizzo per le copie private che i supporti vergini potranno ospitare. Quindi, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, il prelievo non grava direttamente sui soggetti privati interessati, bensì su coloro che possono «trasferire» ai privati, sotto forma di maggior prezzo al dettaglio del supporto, l’importo di tale prelievo «incombendo così in definitiva l’onere di detto prelievo sull’utente privato che paga tale prezzo».
Nel caso sottoposto alla Corte di Giustizia, un Giudice olandese ha chiesto fosse precisato se il diritto dell’Unione consenta che la misura forfetaria dell’«equo compenso» stabilita dagli Stati membri sia determinata tenendo conto del fatto che i supporti vergini consentono anche la riproduzione di copie illegalmente ottenute. In altri termini, poiché la legge olandese consente che l’equo compenso sia stabilito in misura maggiore in quanto non solo serve a coprire la riproduzione lecita per copia privata, ma anche le riproduzioni private illecite, il Giudice nazionale ha chiesto alla Corte di stabilire se questa «maggiorazione» dell’equo compenso sia o meno compatibile con il diritto dell’Unione.
La Corte di Giustizia ha deciso che la maggiorazione non è consentita, perché penalizza i privati che non sono «pirati», ponendo a loro carico anche il costo delle «copie pirata».
Più precisamente, ecco la risposta della Corte:
«53 (…) il sistema di prelievi istituito dallo Stato membro interessato deve mantenere un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori, beneficiari dell’equo compenso, da un lato, e quelli degli utenti dei materiali protetti, dall’altro.
54 Orbene, un sistema di prelievo per copia privata, come quello di cui al procedimento principale, che non fa distinzione, per quanto attiene al calcolo dell’equo compenso dovuto ai suoi beneficiari, tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata sia legale e quella in cui tale fonte sia illegale, non rispetta il giusto equilibrio di cui al punto precedente.
55 In un siffatto sistema, il pregiudizio causato, e quindi l’importo dell’equo compenso dovuto ai beneficiari, è infatti calcolato in base al criterio del pregiudizio causato agli autori tanto da riproduzioni per uso privato realizzate a partire da una fonte legale, quanto da riproduzioni realizzate a partire da una fonte illegale. L’importo così calcolato si ripercuote quindi, in definitiva, sul prezzo che gli utenti di materiali protetti pagano nel momento in cui vengono loro messi a disposizione apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione che consentono la realizzazione di copie private.
56 In tal senso, ogni utente che acquisti siffatti apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione è indirettamente penalizzato, dato che, sostenendo l’onere del prelievo stabilito a prescindere dal carattere legale o illegale della fonte a partire dalla quale siffatte riproduzioni vengono realizzate, contribuisce necessariamente al compenso per il pregiudizio causato da riproduzioni per uso privato realizzate a partire da una fonte illegale, non autorizzate dalla direttiva 2001/29, ed è pertanto indotto a farsi carico di un costo supplementare non trascurabile per poter realizzare le copie private che rientrano nell’eccezione [per copia privata] prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva medesima.
57 Orbene, non si può ritenere che una siffatta situazione soddisfi il requisito di un giusto equilibrio da trovare tra, da un lato, i diritti e gli interessi dei beneficiari dell’equo compenso e, dall’altro, quelli dei suddetti utenti.
58 Alla luce delle suesposte considerazioni occorre rispondere alle prime due questioni dichiarando che il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con il paragrafo 5 di tale articolo, debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non fa distinzione tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata è legale e la situazione in cui tale fonte è illegale».
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Il Governo britannico propone al Parlamento l’introduzione di nuove eccezioni al diritto di esclusiva dei titolari di copyright.
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Tra queste, quelle relative alla riproduzione per uso personale delle opere acquistate dai privati (ad. es., CD, ebook, ecc.):
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The Copyright and Rights in Performances (Personal Copies for Private Use) Regulations 2014
“Personal copies for private use:
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(1) The making of a copy of a work, other than a computer program, by an individual does not infringe copyright in the work provided that the copy—
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(a) is a copy of—
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(i) the individual’s own copy of the work, or
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(ii) a personal copy of the work made by the individual,
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(b ) is made for the individual’s private use, and
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(c) is made for ends which are neither directly nor indirectly commercial.
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(2) In this section “the individual’s own copy” is a copy which—
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(a)has been lawfully acquired by the individual on a permanent basis,
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(b) is not an infringing copy, and
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(c) has not been made under any provision of this Chapter which permits the making of a copy without infringing copyright.”
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Misure Teconologiche di protezione – Corte di Giustizia UE – Caso “Nintendo”
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Importante decisione della Corte di Giustizia sulle misure tecnologiche di protezione, cioè quelle adottate dal produttore per evitare l’utilizzo di un “device”, come la consolle Nintendo (o anche, perché no, un lettore di ebook?), per fruire di contenuti digitali non “autorizzati” dal produttore stesso (ad esempio per “far girare” sulla consolle programmi e prodotti multimediali non distribuiti o prodotti dalla Ninendo). La Corte dice “ni”.
Ecco la norma italiana che ha fatto sorgere dubbi al Tribunali di Milano circa l’esatta interpretazione della correlata Direttiva 2001/29/CE.
Art. 102 quater L.A.:
“«1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art. 102-bis, comma 3, [relativo alle banche dati] possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione.
- 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione».
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Il caso di specie riguardava un «software» indipendente, che non costituiva una copia illegale dei videogiochi della Nintendo, ma che consentiva la fruizione sulle consolle di file MP3, film e video non prodotti né distribuiti dalla Nintendo, al fine di sfruttare pienamente tali consolle.La Corte, dopo avere fatto appello al principio di proporzionalità (in forza del quale la tutela giuridica garantita alla misure teconologica di protezione non deve impedire i dispositivi o le attività che hanno, sul piano commerciale, una finalità o un’utilizzazione diversa, dal facilitare la realizzazione di tali atti mediante l’elusione della protezione tecnologica) conclude non escludendo la liceità di strumenti elusivi della protezione tecnologica, e chiedendo ai giudici nazionali di effettuare un non facile bilanciamento, anche basato su rilevazioni concrete circa l’uso che gli utenti fanno dei dispositivi elusivi in questione (se – in sostanza, pare di capire – sono nella pratica soprattutto utilizzati per violare il diritto di autore oppure per espandere l’ultilizzo dei device protetti):
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«La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «efficace misura tecnologica», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, può comprendere misure tecnologiche dirette prevalentemente ad equipaggiare con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che contiene l’opera protetta, come il videogioco, al fine di proteggerla da atti non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore, ma altresì le apparecchiature portatili o le consolle destinate a garantire l’accesso a tali giochi e la loro utilizzazione.
Spetta al giudice nazionale verificare se altre misure, o misure non installate sulle consolle, possano causare minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare. A tal fine, rileva prendere in considerazione, segnatamente, i costi relativi ai diversi tipi di misure tecnologiche, gli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione nonché la comparazione dell’efficacia di tali diversi tipi di misure tecnologiche per quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, efficacia che, tuttavia, non deve essere assoluta. Spetta altresì al suddetto giudice esaminare la finalità dei dispositivi, dei prodotti o dei componenti che possono eludere le citate misure tecnologiche. A tal riguardo, la prova dell’uso che i terzi effettivamente ne fanno sarà, in funzione delle circostanze di cui trattasi, particolarmente rilevante. Il giudice nazionale può esaminare, segnatamente, con quale frequenza tali dispositivi, prodotti o componenti vengono effettivamente utilizzati in violazione del diritto d’autore nonché la frequenza con cui sono utilizzati a fini che non violano il suddetto diritto».
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Una delle difficoltà nell’affrontare il tema della pirateria digitale sta nel fatto che si imposta il problema appunto partendo dalla pirateria digitale. Il che mi sembra un errore. L’altra faccia della medaglia, come per la luna, resta così nell’ombra.
Prima di parlare di pirateria, cioè di quello che non si può fare, occorrerebbe interrogarsi su quello che si può fare, cioè su quali siano gli usi e le facoltà legittime del possessore di un MP3 o di un ebook. Poiché le risposte a questa domanda sono complesse, si evita spesso di darle e si passa ad individuare quello che è vietato prima ancora di avere ben stabilito quello che è lecito.
Invertendo l’approccio al problema balza agli occhi una scomoda verità. Lo stato dei rapporti tra chi distribuisce online contenuti digitali (mi limito qui ad ebook e file musicali, come quelli in formato MP3) e chi li acquista è in condizioni di notevole incertezza (certezza del diritto). Quello che si compra scaricando un ebook o un MP3 non è chiaro. Anche per acquisti che potrebbero non superare il valore di un euro, la disciplina dei rapporti tra le parti è affidata a pagine e pagine di condizioni contrattuali contorte, di difficile interpretazione per un giurista, figurarsi per un essere umano.
Condizioni contrattuali che poi, a loro volta, andrebbero valutate alla luce del contesto normativo sui diritti di proprietà intellettuale, dei diritti del consumatore e, non ultimi, dei diritti fondamentali. Infatti, nessuna clausola delle condizioni di contratto predisposte dalla Apple, da Google, Amazon o altro gestore di piattaforme per la distribuzione di contenuti digitali potrebbe comunque porsi in contrasto con norme di legge imperative. S’aggiunga, per completare il quadro, che queste norme di legge possono variare, ed in effetti spesso variano, da paese a paese, e non è certo un mistero che internet non semplifica l’individuazione della legge applicabile alle transazioni che avvengono tramite essa (“internet” la vedo come sostantivo femminile).
Venendo alla ragione di questo mio post, uno dei temi più affascinanti e foriero di novità è quello della rivendita dei contenuti digitali da parte di chi li abbia legittimamente acquisiti. Il “capitale” da tutti noi investito in contenuti digitali di “valore permanente” va accumulandosi anno dopo anno e la questione del “riuso” diviene sempre più pressante. In questo discorso la pirateria non c’entra. C’è un legittimo acquirente (e già parlare di “acquirente” può essere un errore, ma non saprei al momento come evitarlo) e bisogna capire se tra i suoi diritti vi sia o meno quello di rivendere il file musicale o l’ ebook per il quale ha pagato un prezzo. Per come la vedo, sarebbe da individuare prima l’ambito delle sue “libertà”, e quindi, di conseguenza, il quadro dei “divieti” a cui va incontro.
Si dirà: basta leggere le condizioni d’acquisto. Risposta incompleta. Le condizioni spesso parlano di “licenze” e di “licenziatari”, ma menzionare più volte queste “paroline” in 10 e oltre pagine di contratto online non è sufficiente a dirci quale siano gli effetti giuridici di quel contratto. E tanto meno quali siano tutti i diritti del licenziatario, o il vero contenuto della licenza, secondo -non solo e non tanto- il contratto, ma secondo la legge applicabile (l’ordinamento giuridico), che ovviamente potrebbe non accontentarsi del “nomen iuris” (le “paroline”) attribuito alla transazione da chi (con quel “nome”) ha inteso disciplinare la stessa secondo i propri interessi.
Di alcuni di questi problemi iniziano ad occuparsi le Corti in giro per il mondo, mentre i legislatori latitano.
E’ il caso del Giudice R.J. Sullivan della Corte distrettuale di New York, ed è il caso del Tribunale tedesco di Bielefeld (Landegericht Bielefeld). Il primo ha deciso una causa tra la Capitol Records (EMI) e la ReDigi Inc., l’altro una causa tra la Federazione tedesca delle associazioni dei consumatori e una piattaforma di distribuzione di ebook. Di questa seconda, importante, decisione spero di riuscire a dare conto in un prossimo post.
Nel caso ReDigi la Corte statunitense ha accolto il ricorso per un “summary judgment” proposto dalla Capitol Records (CR), e diretto a far dichiarare illegale una parte dell’attività di ReDigi a causa della violazione dei diritti esclusivi di riproduzione e di distribuzione di file MP3, detenuti da CR.
ReDigi afferma di aver messo in piedi il primo (lecito) mercato secondario per i file musicali. File di “seconda mano”, da scambiare tra gli utenti del suo servizio. Tra non molto, afferma, avvierà il servizio anche in Europa, e lo estenderà agli ebook (si vedano, per gli ebook, gli ultimi secondi del video di presentazione del servizio).
Citata in giudizio dalla CR, ReDigi ha sostenuto che la prima versione del suo servizio (.01), cioè quella sotto esame da parte della Corte americana, non violava il copyright di CR. Un suo software analizza i file musicali presenti sul computer dell’utente e “idonei” ad accedere al servizio. Sono idonei (solo) quelli scaricati da Itunes o acquistati di seconda mano tramite ReDigi. Un altro software li “trasferisce”, byte dopo byte, in pacchetti, su di una piattaforma cloud (cioè un server sotto il controllo di ReDigi in Texas). “Trasferisce”, sottolinea ReDigi, non “copia”. Alla fine del “trasferimento”, sul computer dell’utente (e apparecchi collegati allo stesso) non c’è più il file, che si trova nella nuvola. Ciò non avverrebbe, sempre secondo ReDigi, con la creazione di una nuova copia ed il delete della vecchia copia presente sull’hard disk dell’utente, ma attraverso un vero e proprio “trasferimento” (degli atomi: la tecnologia è chiamata: Atomic Transaction) da un luogo all’altro. A quel punto, gli altri utenti collegati alla piattaforma possono comperare il file “usato”, trasferito sulla nuvola, ad un prezzo scontato e, sempre dalla nuvola, trasferirlo sul proprio hard disk. Al termine dell’operazione, il file resterebbe sempre uno, anche se ha cambiato titolare, quindi non ci sarebbe stata “riproduzione” del medesimo (ReDigi trattiene una commissione sugli scambi).
Al giudice americano la distinzione tra “trasferimento” e “copia” è sembrata di carattere puramente semantico. Quello che conta, ha detto, è il risultato finale: un file era fissato sull’hard disk A (dell’utente iniziale), poi risulta fissato sull’hard disk B (il server cloud) e poi ancora sull’hard disk C (del compratore dell’usato sicuro), e questo equivale ad una riproduzione (multipla). Il problema è che queste riproduzioni non sono autorizzate, quindi ReDigi ha violato il copyright di CR.
ReDigi ha provato ad invocare in suo favore anche l’esenzione per “fair use” (sorta di liberatoria per “uso personale”) e la “first sale doctrine” (secondo cui, in breve, dopo l’immissione in commercio – prima vendita – di un bene soggetto a copyright, il titolare può rivenderlo senza autorizzazione del titolare del copyright). Ma le sue argomentazioni non hanno avuto successo: “fair use” e “first sale doctrine” non trovano applicazione quando a monte c’è una “riproduzione” per fini commerciali, non autorizzata.
Le questioni sollevate dal caso sono assai interessanti e rilevanti. Vi risparmio tutto il percorso logico-giuridico, che si può agevolmente seguire leggendo la sentenza.
Nonostante la batosta, ReDigi (che ha proposto appello), non s’è scoraggiata. Nelle more del processo aveva già lanciato la versione 02. del proprio servizio. In questo nuovo modello, se ho capito, l’utente può comprare il file da Itunes mediante un’applicazione offerta da ReDigi. Il file viene sin dall’inizio scaricato da Itunes direttamente sulla nuvola di ReDigi, intestato all’account dell’utente stesso. Sull’hard disk dell’utente non arriva, oppure (e qui confesso di non avere capito bene) arriva solo dopo essere stato originariamente “fissato” sulla nuvola in nome e per conto dell’utente (oppure arriva solo in streaming: è questo che non ho ben capito). L’hard disk dell’utente diventa, tutt’al più, un secondo “device”, che la licenza dell’utente con Itunes consentirebbe di utilizzare. A quel punto il file può essere messo in vendita sul mercato secondario gestito da ReDigi, e le transazioni su tale mercato (server nuvola di ReDigi) avvengono senza trasferimenti del file: passa la titolarità della licenza, non il file. Chi compra l’MP3 “usato” lo mantiene sulla nuvola di ReDigi, dove sin dall’inizio è stato. Il venditore non ha più accesso allo streaming e il software di ReDigi controlla che nel suo hard disk non vi siano copie (sugli hard disk collegati, non su altri offline, ovviamente).
Non so se ReDigi .02 riuscirà a convincere i giudici di avere così superato i problemi giuridici di ReDigi .01. Forse, se raggiungerà un accordo con le major, non avrà bisogno di difendersi in giudizio.
Nel frattempo, ha annunciato di avere stabilito una joint-venture con Apple (e quindi con Itunes), di avere in corso accordi con alcuni autori (cioè gruppi musicali e cantanti che consentono la distribuzione delle loro opere tramite la sua piattaforma e ricevono una royalty per ognuno dei successivi “trasferimenti” di licenze) e… di avere intenzione di estendere il modello anche agli ebook.
Anche Amazon ed Apple brevettano tecnologie per realizzare “marketplaces for used digital objects“. E’ un mondo in rapido movimento. Stay Tuned!
Uno studio svolto da Kantar Media e commissionato dall’OFCOM (l’AGCOM britannico) ha avuto un certo risalto perché conferma, tracciando il comportamento online ed offline di un campione significativo di persone dai 12 anni in su, che i pirati più crudeli sono anche i migliori acquirenti di contenuti digitali.
Coloro che consumano più file illegali, sono anche coloro che consumano il maggior numero di file legali e, più in generale, che spendono di più per acquistare contenuti online ed offline.
Insomma, come è stato ben detto ad esempio da Francesco Magnacavallo sul Fatto Quotidiano, “i pirati sono i migliori clienti”.
Lo studio dimostra anzi che i più pirati tra i pirati, sono anche i migliori clienti tra i clienti (i top 20% in termini di pirateria sono in assoluto i top buyer, anche tra chi non scarica illegalmente nulla).
L’analisi è dettagliata, e prosegue ad “ondate”, cioè continua a tracciare il campione di utenti nel tempo e ad intervalli regolari, specializzando le metriche e approfondendo le indagini e le correlazioni.
E’ anche interessante perché include gli ebook, oltre i tradizionali musica e film.
E per gli ebook emerge un dato notevole sul pirata “tipo”. Lo studio divide infatti i pirati in quattro categorie, a seconda delle diverse attitudini (dichiarate): Justifying Infringers, Digital Transgressors, Free Infringers e Ambiguos Infringers.
La categoria dei Justifying Infringers è quella con i maggiori scaricatori illegali di ebook rispetto alle altre. Questo tipo di pirata si distingue per il fatto che accampa una serie di “buone ragioni” (per lui) per giustificare il proprio comportamento. Ritiene di spendere già a sufficienza per i contenuti che consuma (ed in effetti registra la maggiore quota di acquisti legali offline). E’ la categoria che maggiormente ama “testare” prima di comprare ed è la più sensibile a spostarsi sull’acquisto legale quando rappresenti una buona alternativa rispetto al consumo illegale. Insomma, si tratta di pirati ragionevoli, ottimi consumatori di contenuti legali e ben disposti a non scaricare illegalmente se l’acquisto legale fosse offerto ad un prezzo da loro reputato “corretto”.
Sembrano tutte buone notizie per gli editori di ebook. Con i Justifying Infringers si può “ragionare”, mentre con i Digital Transgressors e i Free Infringers c’è meno da sperare: i primi sono quelli che provano meno rimorsi a scaricare illegalmente, mentre i secondi dichiarano di essere pirati semplicemente perché non vogliono spendere nulla (ed in effetti risultano essere anche quelli che acquistano meno contenuti legali).
In generale, la maggior parte dei pirati afferma di essere disposta a convertirsi, ma a queste principali condizioni (nell’ordine):
a) Se fosse loro offerto un servizio lecito, ma più economico
b) Se tutto quello che cercano fosse disponibile per l’acquisto legale
c) Se fosse possibile sottoscrivere un servizio in abbonamento per quello che cercano.