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Dutch libraries introduce new lending system for e-books / futureofcopyright.com

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Misure Tecnologiche di Protezione – Corte di Giustizia UE – Caso «Nintendo»

  • “«1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art. 102-bis, comma 3, [relativo alle banche dati] possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione.

  • 2.      Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione».
  • Il caso di specie riguardava un «software» indipendente, che non costituiva una copia illegale dei videogiochi della Nintendo, ma che consentiva la fruizione sulle consolle di file MP3, film e video non prodotti né distribuiti dalla Nintendo, al fine di sfruttare pienamente tali consolle.
    La Corte, dopo avere fatto appello al principio di proporzionalità (in forza del quale la tutela giuridica garantita alla misure teconologica di protezione non deve impedire i dispositivi o le attività che hanno, sul piano commerciale, una finalità o un’utilizzazione diversa, dal facilitare la realizzazione di tali atti mediante l’elusione della protezione tecnologica)  conclude non escludendo la liceità di strumenti elusivi della protezione tecnologica, e chiedendo ai giudici nazionali di effettuare un non facile bilanciamento, anche basato su rilevazioni concrete circa l’uso che gli utenti fanno dei dispositivi elusivi in questione (se – in sostanza, pare di capire – sono nella pratica soprattutto utilizzati per violare il diritto di autore oppure per espandere l’ultilizzo dei device protetti):
  • «La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «efficace misura tecnologica», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, può comprendere misure tecnologiche dirette prevalentemente ad equipaggiare con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che contiene l’opera protetta, come il videogioco, al fine di proteggerla da atti non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore, ma altresì le apparecchiature portatili o le consolle destinate a garantire l’accesso a tali giochi e la loro utilizzazione.

    Spetta al giudice nazionale verificare se altre misure, o misure non installate sulle consolle, possano causare minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare. A tal fine, rileva prendere in considerazione, segnatamente, i costi relativi ai diversi tipi di misure tecnologiche, gli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione nonché la comparazione dell’efficacia di tali diversi tipi di misure tecnologiche per quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, efficacia che, tuttavia, non deve essere assoluta. Spetta altresì al suddetto giudice esaminare la finalità dei dispositivi, dei prodotti o dei componenti che possono eludere le citate misure tecnologiche. A tal riguardo, la prova dell’uso che i terzi effettivamente ne fanno sarà, in funzione delle circostanze di cui trattasi, particolarmente rilevante. Il giudice nazionale può esaminare, segnatamente, con quale frequenza tali dispositivi, prodotti o componenti vengono effettivamente utilizzati in violazione del diritto d’autore nonché la frequenza con cui sono utilizzati a fini che non violano il suddetto diritto».

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An Open Letter from US Researchers in Cryptography and Information Security

  •  

  • "…We urge the US government to reject society-wide surveillance and the subversion of security technology, to adopt state-of-the-art, privacy-preserving technology, and to ensure that new policies, guided by enunciated principles, support human rights, trustworthy commerce, and technical innovation".

 

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Sull’illecito riutilizzo di un database da parte di un meta-motore di ricerca dedicato

  • Corte di Giustizia dell’UE, 19 dicembre 2013, C‑202/12:

  • "…an operator who makes available on the Internet a dedicated meta search engine such as that at issue in the main proceedings re-utilises the whole or a substantial part of the contents of a database protected under Article 7, where that dedicated meta engine:
    • –        provides the end user with a search form which essentially offers the same range of functionality as the search form on the database site;

      –        ‘translates’ queries from end users into the search engine for the database site ‘in real time’, so that all the information on that database is searched through; and

      –        presents the results to the end user using the format of its website, grouping duplications together into a single block item but in an order that reflects criteria comparable to those used by the search engine of the database site concerned for presenting results…."

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The IPKat: EU Commission had several serious doubts about Italian Communication Authority’s Online Copyright Enforcement Regulation compatibility with fundamental rights and EU law

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Ruling Ends ‘Net Neutrality’ On A Technicality – Business Insider

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“Streaming is not per se a copyright infringing act of reproduction in Germany”

  • "The German ministry of Justice said that the act of offering a streaming service is not per se illegal in terms of copyright law. For it to be against the law, it must be beyond doubt that the content is indeed protected by copyright and that it was offered without authorisation of the rightholder. Additionally, it must be established that streaming is an act of "reproduction" in terms of copyright law in the case at hand. In this line of reasoning, offering a stream is not in itself an illegal form of content distribution, according to the German justice department."

    tags: copyright streaming germany

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