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In breve, ok al prestito di libri in formato digitale da parte delle biblioteche pubbliche, ma resta fermo il principio ‘one copy one user’, per cui non più di una copia alla volta dell’ebook può essere data in prestito temporaneo.
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1) L’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che nella nozione di «prestito», ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.
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2) Il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 6 della direttiva 2006/115, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro subordini l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 alla condizione che la copia di un libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell’Unione europea da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
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3) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 deve essere interpretato nel senso che osta a che la deroga per il prestito pubblico ivi prevista si applichi alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.
Tag: Lending
La Corte di Giustizia della UE dovrà presto decidere su una questione sollevata da una Corte tedesca riguardante il diritto di una biblioteca (che non agisce per scopi di lucro) a digitalizzare alcuni volumi e renderli accessibili agli utenti presso terminali presenti nella biblioteca stessa. Inoltre, si chiede alla Corte di Giustizia di specificare se il diritto dell’UE consente alla biblioteca di far salvare tali copie digitali su chiavette USB o di farne fare una stampa per uso privato degli utenti della biblioteca stessa.
Secondo le conclusioni dell’Avvocato Generale tra le eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione e di comunicazione al pubblico garantito agli autori dalla Direttiva 2001/29 (sul diritto di autore) rientra quella in esame, e cioè quella di digitalizzare un’opera coperta dal diritto di autore per renderla accessibile su terminali presenti nella biblioteca.
Fin qui tutto chiaro, se non che L’Avvocato generale precisa poi che a suo avviso tale facoltà non è illimitata, restando impedita una “digitalizzazione globale d’una collezione” (ma questo non era il caso di specie) e dovendosi circoscrivere l’eccezione a riproduzioni “specifiche” d’opere protette “individuali”. Prosegue spiegando che con ciò egli intende dire che l’eccezione non dovrebbe essere sfruttata dalla biblioteca per evitare di comperare un numero sufficiente di copie cartacee. A questo proposito, gli sembra coerente una regola, come quella fissata dalla legge tedesca, la quale preveda che le copie digitalizzate dalla biblioteca e rese accessibili tramite terminali non devono superare quelle disponibili presso la biblioteca come copie cartacee (cioè le copie cartacee acquistate). Poiché il ragionamento non mi sembra del tutto lineare, riporto testualmente il passaggio delle conclusioni dell’Avvocato: «[l’eccezione prevista dalla Direttiva] ne permettent une numérisation globale d’une collection, l’objet «d’actes de reproduction spécifiques» est ainsi limité aux «œuvres et autres objets protégés» individuels. Selon moi, la condition de proportionnalité des limitations prévues au paragraphe 5 dudit article [5] requiert que la possibilité d’utiliser des terminaux spécialisés n’est pas exploitée afin d’éviter d’acheter un nombre suffisant de copies physiques de l’ouvrage en instituant, par exemple, une règle telle que celle prévue à l’article 52b de l’UrhG [la legge tedesca], selon laquelle le nombre d’exemplaires d’un ouvrage rendu accessible aux postes de lecture électronique ne doit pas être supérieur à ce que contient le fonds de l’établissement”.
L’Avvocato Generale esclude invece che sia possibile la riproduzione su dispositivo USB asportabile dell’opera resa accessibile sul terminale, perché essa implica un altro atto di riproduzione e la possibilità di visualizzazione e comunicazione dell’opera fuori dalla biblioteca. Lo stesso per la stampa, la quale ultima tuttavia, nei locali della biblioteca, è possibile entro certi limiti, ma alla luce di un’altra categoria di eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione previsto dalla Direttiva.
Va infine precisato che nel caso di specie la biblioteca non aveva acquistato una versione “ebook” dell’opera, sebbene l’editore della stessa avesse proposto tale acquisto. Le parti evidentemente non avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di licenza. L’opera, pertanto, era stata digitalizzata dalla stessa biblioteca.
La prima impressione che si trae leggendo le conclusioni dell’Avvocato Generale è che il diritto dell’Unione Europea si barcamena tra esigenze diverse, non riuscendo tuttavia a raggiungere soluzioni dotate di semplicità e chiarezza. Le biblioteche possono digitalizzare, ma non più di tanto…, non possono consentire di far fare copie su supporti USB e a stampa, e però la stampa (fotocopia) di copie digitalizzate è in altri casi ammissibile…Vedremo cosa deciderà la Corte, che non è vincolata dalle conclusioni rese dall’Avvocato Generale.
I mentioned it here and here: Streaming, Lending; Ebooks Subscription Based Services. Updating the thread now:
Germany based service: «Ebooks to borrow rather than buy».
- Basic: € 9,99 monthly – 3 books simultaneously borrowed – 2 devices synchronized – 24h offline reading
- Plus: € 14.99 monthly – 5 books simultaneously borrowed – 2 devices synchronized – 30 days offline reading
- Pemium: 19.99 monthly – 15 books simultaneously borrowed – 3 devices synchronized – 30 days offline reading
Dutch service. Subscriptions start at an introductory offer of 14.95 euros for three months, allowing up to five books at once available. The top offer is subscription of 169 euros per year, which allows up to fifteen books to be borrowed at once.
Lending service – You already know it… (must be Prime member – 79USD yearly – Books that are borrowed from the Kindle Owners’ Lending Library can be read only on Kindle devices.)
Self-explaining.
Barcelona Based: «premium subscription at 8,99 Euro monthly».
«Select a subscription plan for 2 ($14.99), 3 ($22.50), or 4 ($29.99) books a month.»
They say you get the ownership of all downloaded e-books: “eReatah is not a rental or streaming service”.
Brasil based subscription service: 3 books weekly.
The Digital Reader is not convinced: «The service costs 3.90 Brazilian reais per week, or about $1.69 USD, and (according to one Brazilian ebook blog) offers access to 130 titles. No, that is not typo; it really is one hundred and thirty ebooks for 2 bucks a week.»
Denmark based renting service. Around 13 Euro (99 Danish krones) monthly. They claim 8.000 books on the catalogue.
15k titles (9 euro monthly): «Choose between reading a subset of this catalog online for free, or become a Premium reader with a small subscription fee, and access the whole catalog, offline, and with no ads».
Another Danish service: one month subscription (69 Danish Krones,around 9 euros): you can download (and I guess own) 1 single book each month.
«Pay per page, unlimited page skipping »
«As you read, the proportional value of the pages you read is deducted from your balance. These pages are yours, you can access them anytime. Whatever happens, you never pay more than the full book price. That is brilliant, you pay only for the pages you actually read».
Few comments:
«James McQuivey: All the evidence suggests that consumers love subscription content models — it’s the original model of magazines and newspapers and cable, and now it’s the power behind Netflix. I believe it would work with books, but like the ebook model in the early days, it won’t work until the publishers are ready to embrace it, which they won’t for a whole host of reasons».
«How many people have signed up? TA: We’re not disclosing that yet, but we do plan to make an announcement when we hit a milestone. But it looks good and it’s growing quickly. Since we soft launched in January, it’s been growing 60% month-over-month and in the last few weeks it’s more than doubled».
«The ebook subscription services face an interesting business challenge. For any new ebook purveyor to succeed, it must satisfy three primary stakeholders: 1. Customers (readers). 2. Suppliers of the product they sell (authors and publishers). 3. Itself (it must earn a profit so it can keep the lights on and reinvest in its business)».
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Scribd, HarperCollins launch Netflix-like subscription book service – Salon.com
” Scribd CEO Trip Adler believes the service will provide it with a new stream of incremental revenue. “We’re really focused on books because we think this market is ripe for disruption,” he explains. “Given the success of Netflix in video and Spotify in music, it’s inevitable that you’re going to have a similar service in the book space–and it could be a really big business. “
Streaming Ebooks?
Posted from Diigo.