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Case Law Data Privacy

Corte di Giustizia UE: Casi C‑203/15 e C‑698/15 – Tele2 – E’ vietata la conservazione massiva, generalizzata e indifferenziata dei dati delle comunicazioni elettroniche

  • Il diritto dell’Unione Europea vieta:

  • a) una normative nazionale la quale preveda, per finalità di lotta contro la criminalità, una conservazione generalizzata e indifferenziata dell’insieme dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione di tutti gli abbonati e utenti iscritti riguardante tutti i mezzi di comunicazione elettronica.

  • b) una normativa nazionale, la quale disciplini la protezione e la sicurezza dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, e segnatamente l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati conservati, senza limitare, nell’ambito della lotta contro la criminalità, tale accesso alle sole finalità di lotta contro la criminalità grave, senza sottoporre detto accesso ad un controllo preventivo da parte di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente, e senza esigere che i dati di cui trattasi siano conservati nel territorio dell’Unione.

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Data Privacy

National laws lack coherence on data treatment, shows the study on Ownership and Access to Data | Digital Single Market

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Privacy

La CNIL met publiquement en demeure FACEBOOK de se conformer, dans un délai de trois mois, à la loi Informatique et Libertés – CNIL – Commission nationale de l’informatique et des libertés

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Antitrust Extra Internet Pick of the Week

The Internet of Things Will Be the World’s Biggest Robot – Schneier on Security

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Internet Privacy

Open Letter to Google From 80 Internet Scholars: Release RTBF Compliance Data — Medium

  • “What We Seek

    • Aggregate data about how Google is responding to the >250,000 requests to delist links thought to contravene data protection from name search results. We should know if the anecdotal evidence of Google’s process is representative: What sort of information typically gets delisted (e.g., personal health) and what sort typically does not (e.g., about a public figure), in what proportions and in what countries?”

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Internet Privacy

Report of the Advisory Committee to Google on the Right to be Forgotten

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Business Models Internet Pick of the Week Privacy

POW: The Internet’s Original Sin – The Atlantic

    • Pick Of the Week:
      “I have come to believe that advertising is the original sin of the web. The fallen state of our Internet is a direct, if unintentional, consequence of choosing advertising as the default model to support online content and services. Through successive rounds of innovation and investor storytime, we’ve trained Internet users to expect that everything they say and do online will be aggregated into profiles (which they cannot review, challenge, or change) that shape both what ads and what content they see.” (by )

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Case Law Data

UK: Court of Appeal (England and Wales) – Le informazioni in un database non possono essere oggetto di “possesso”.

  • (…) Whereas it is possible to transfer physical possession of tangible property by simple delivery, it is not possible to deal with intangible property in the same way. (…).  Indeed, I do not think that the concept of possession in the hitherto accepted sense has any meaning in relation to intangible property. / In addition there are indications elsewhere that information of the kind that makes up a database (usually, but not necessarily, maintained in electronic form), if it constitutes property at all, does not constitute property of a kind that is susceptible of possession or of being the subject of the tort of conversion. (…) The nature of the protection accorded to the makers of databases by the 1988 Act and the Regulations reflects a clear recognition that databases do not represent tangible property of a kind that is capable of forming the subject matter of the torts that are concerned with an interference with possession”.

 

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Open Data Uncategorized

Delpher: Patrimonio letterario olandese online

 

Delpher, cioè oltre un milione tra libri, riviste e quotidiani olandesi, di carattere storico, resi accessibili online grazie alla collaborazione tra la Koninklijke Bibliotheek (Biblioteca Nazionale), il Meertens Institute, cinque Università (Amsterdam, Groningen, Leiden, Den Haag, Utrecht) e una miriade di emeroteche e bilblioteche pubbliche olandesi.

Le opere ancora coperte da diritti di autore possono essere riprodotte/stampate solo per uso personale o scopi di studio. In generale la redistribuzione del materiale presente sul sito non è ammessa, nemmeno con finalità non commerciali.

 

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Intellectual Property Interoperability Open Data

Open Government Data: Documenti di Biblioteche, Musei, Archivi Pubblici

Il settore pubblico produce e custodisce una rilevante quantità di informazioni. L’accessibilità e la ri-utilizzabilità delle stesse da parte del settore privato costituisce oggi una risorsa strategica di crescente e straordinario valore.

Il Parlamento Europeo, lo scorso 13 giugno ha dato il via libera, con alcuni emendamenti, alla proposta di modifica della Direttiva  2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.

Nel settore culturale, la proposta di modifica della  Direttiva, che a questo punto dovrebbe essere attuata negli Stati membri entro due anni, può avere un forte impatto economico, rendendo disponibili anche per l’uso commerciale contenuti di grande valore. L’Europa è una miniera inesauribile di cultura e di elaborazioni millenarie, renderne più libero l’utilizzo e lo sfruttamento è un’occasione in grado di fare la differenza per il Vecchio continente.

Il testo della nuova Direttiva è – come di consueto – frutto di alcuni compromessi che non ne facilitano la lettura, ma, per il settore dell’editoria, specie quella digitale, segnalo questi punti oggetto delle prossime novità legislative:

– la riutilizzabilità dei documenti detenuti dai soggetti pubblici dovrebbe diventare la regola, mentre la non riutilizzabilità l’eccezione;

– l’ambito di applicazione della precedente Direttiva viene esteso (col relativo obbligo di accessibilità e riutilizzabilità dei documenti) alle biblioteche (incluse quelle universitarie), ai musei, agli archivi pubblici.

–  “To facilitate re-use, public sector bodies should, where possible and appropriate , make documents available through open and machine-readable formats and together with their metadata, at the best level of precision and granularity,  in a format that ensures interoperability

–  in linea di principio, il costo per la riproduzione dei documenti da riutilizzare posto a carico degli utenti non dovrebbe superare il “costo marginale” della riproduzione in questione;

– resta fermo quanto già previsto in tema di “licenze“: i soggetti pubblici possono sottoporre a licenza il riutilizzo dei documenti, ma le licenze devono essere concesse secondo formati “standard” e “digitalizzati”. Importante in proposito il seguente principio (cd. “Considerando” in premessa alla Direttiva): “(26)  In relation to any re-use that is made of the document, public sector bodies may impose conditions, where appropriate through a licence, such as acknowledgment of source and acknowledgment of whether the document has been modified by the re-user in any way. Any licences for the re-use of public sector information should in any event place as few restrictions on re-use as possible, for example limiting them to an indication of source. Open licences available online, which grant wider re-use rights without technological, financial or geographical limitations and relying on open data formats, should play an important role in this respect. Therefore, Member States should encourage the use of open licences that should eventually become common practice across the Union“.

– accordi di esclusiva riguardanti la digitalizzazione dei documenti analogici detenuti da biblioteche, musei, archivi ecc.. non devono eccedere la durata di 10 anni (ma per gli accordi di esclusiva già in essere per la digitalizzazione, la Direttiva concede deroghe). In sostanza, dopo 10 anni, il contenuto digitalizzato che sia di pubblico dominio ritorna tale anche nella forma digitalizzata.

– la Direttiva non pregiudica il regime ed i diritti di proprietà intellettuale vigenti ed applicabili sui documenti in questione (sia i diritti dei terzi che quelli dei soggetti pubblici destinatari degli obblighi di accesso e riutilizzabilità oggetto della Direttiva).

Ora, come si vede le intenzioni sono buone, ma bisognerà vedere le concrete modalità di attuazione a livello nazionale. Ricordo che le Direttive non creano norme direttamente e uniformemente applicabili negli ordinamenti nazionali. Gli Stati membri  le devono recepire introducendo propri atti normativi, vincolati dalla Direttiva negli scopi da raggiungere.

Per un’analisi più dettagliata, si leggano Ton Zijlstra e Katleen Janssen sul Blog della Open Knowledge Foundation.