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Contratti On-Line, Point and Click e Clausole Vessatorie

Il diritto dell’Unione Europea chiede che le normative degli stati membri non ostacolino, anzi rendano effettiva, la possibilità di stipulare contratti online.

Tuttavia, chiunque si trovi a predisporre un sito di e-commerce conosce i dubbi e le incertezze cui si va incontro quando si cerca di stabilire ciò che si può validamente pattuire con i propri clienti, quando queste pattuizioni saranno effettive, come provarne l’esistenza, ecc.

Per tacere degli obblighi relativi alla informativa sulla privacy e gli oneri cui si va incontro per predisporre in modo adeguato la protezione dei dati personali dei clienti che inevitabilmente si devono raccogliere e trattare.

Del tema delle clausole vessatorie si occupa lo scritto di Tiziana Ventrella che qui segnalo, dal sito del Ceradi della Luiss-Guido Carli. Offre una soluzione ragionevole, per l’interpretazione del complesso di norme applicabili alla materia e riporta per esteso la giurisprudenza delle corti di merito sul tema.

Nei contratti on-line è lo stesso concetto di vessatorietà che andrebbe rivisitato. Ad esempio, la facoltà unilaterale (per il predisponente delle condizioni) di sospendere l’esecuzione del contratto è considerata dall’art. 1341 c.c. vessatoria, e quindi soggetta ad una disciplina di particolare rigore (specifica approvazione per iscritto). La norma è nata ben prima dell’internet e non considera la nuova realtà della prestazione di beni e servizi in rete. Sospendere un account, una prestazione, è una facoltà che chi offre servizi in rete ha necessità di garantirsi, con larga discrezionalità. Ha di fronte utenti del tutto sconosciuti, molti, la maggior parte, in buona fede, altri, pochi per fortuna, assai meno. Può anche avere di fronte un “bot”, un programma che simula il comportamento di un contraente umano. Rispetto ad attività che si sospetta possano essere anomale, o maliziose, la possibilità di sospendere in via preventiva e precauzionale un account o la prestazione di un servizio è fondamentale, e spesso serve a garantire la stessa funzionalità del sito web, e indirettamente la corretta prestazione dei beni e dei servizi in favore degli altri utenti. Insomma, la posizione di “contraente forte” del predisponente rispetto all’utente “parte debole” e meno consapevole, sarebbe da riconsiderare con attenzione, per trovare equilibri più confacenti alla mutata realtà dei rapporti on-line.

Ci sarebbero tante cose importanti, semplici, da fare per un legislatore attento. Migliorerebbero la certezza del diritto e la “vita economica” di tante imprese. Spesso piccole, o individuali, desiderose soltanto di vendere, di stare sul mercato senza troppi mal di testa, avvocati, incertezze, e senza voler “vessare” proprio nessuno…