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In breve, ok al prestito di libri in formato digitale da parte delle biblioteche pubbliche, ma resta fermo il principio ‘one copy one user’, per cui non più di una copia alla volta dell’ebook può essere data in prestito temporaneo.
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1) L’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che nella nozione di «prestito», ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.
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2) Il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 6 della direttiva 2006/115, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro subordini l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 alla condizione che la copia di un libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell’Unione europea da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
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3) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 deve essere interpretato nel senso che osta a che la deroga per il prestito pubblico ivi prevista si applichi alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.
Tag: Biblioteche
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Causa C-117/13
Technische Universität Darmstadt.pdf“Uno Stato membro può autorizzare le biblioteche a digitalizzare, senza il consenso dei titolari dei diritti, determinati libri della loro collezione al fine di proporli su posti di lettura elettronica.
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Gli Stati membri possono, entro certi limiti e a determinate condizioni qual i il pagamento di un equo compenso ai titolari dei diritti, autorizzare gli utilizzatori a stampare su carta o a memorizzare su una chiave USB i libri digitalizzati dalla biblioteca”
- Posted from Diigo.
La Corte di Giustizia della UE dovrà presto decidere su una questione sollevata da una Corte tedesca riguardante il diritto di una biblioteca (che non agisce per scopi di lucro) a digitalizzare alcuni volumi e renderli accessibili agli utenti presso terminali presenti nella biblioteca stessa. Inoltre, si chiede alla Corte di Giustizia di specificare se il diritto dell’UE consente alla biblioteca di far salvare tali copie digitali su chiavette USB o di farne fare una stampa per uso privato degli utenti della biblioteca stessa.
Secondo le conclusioni dell’Avvocato Generale tra le eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione e di comunicazione al pubblico garantito agli autori dalla Direttiva 2001/29 (sul diritto di autore) rientra quella in esame, e cioè quella di digitalizzare un’opera coperta dal diritto di autore per renderla accessibile su terminali presenti nella biblioteca.
Fin qui tutto chiaro, se non che L’Avvocato generale precisa poi che a suo avviso tale facoltà non è illimitata, restando impedita una “digitalizzazione globale d’una collezione” (ma questo non era il caso di specie) e dovendosi circoscrivere l’eccezione a riproduzioni “specifiche” d’opere protette “individuali”. Prosegue spiegando che con ciò egli intende dire che l’eccezione non dovrebbe essere sfruttata dalla biblioteca per evitare di comperare un numero sufficiente di copie cartacee. A questo proposito, gli sembra coerente una regola, come quella fissata dalla legge tedesca, la quale preveda che le copie digitalizzate dalla biblioteca e rese accessibili tramite terminali non devono superare quelle disponibili presso la biblioteca come copie cartacee (cioè le copie cartacee acquistate). Poiché il ragionamento non mi sembra del tutto lineare, riporto testualmente il passaggio delle conclusioni dell’Avvocato: «[l’eccezione prevista dalla Direttiva] ne permettent une numérisation globale d’une collection, l’objet «d’actes de reproduction spécifiques» est ainsi limité aux «œuvres et autres objets protégés» individuels. Selon moi, la condition de proportionnalité des limitations prévues au paragraphe 5 dudit article [5] requiert que la possibilité d’utiliser des terminaux spécialisés n’est pas exploitée afin d’éviter d’acheter un nombre suffisant de copies physiques de l’ouvrage en instituant, par exemple, une règle telle que celle prévue à l’article 52b de l’UrhG [la legge tedesca], selon laquelle le nombre d’exemplaires d’un ouvrage rendu accessible aux postes de lecture électronique ne doit pas être supérieur à ce que contient le fonds de l’établissement”.
L’Avvocato Generale esclude invece che sia possibile la riproduzione su dispositivo USB asportabile dell’opera resa accessibile sul terminale, perché essa implica un altro atto di riproduzione e la possibilità di visualizzazione e comunicazione dell’opera fuori dalla biblioteca. Lo stesso per la stampa, la quale ultima tuttavia, nei locali della biblioteca, è possibile entro certi limiti, ma alla luce di un’altra categoria di eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione previsto dalla Direttiva.
Va infine precisato che nel caso di specie la biblioteca non aveva acquistato una versione “ebook” dell’opera, sebbene l’editore della stessa avesse proposto tale acquisto. Le parti evidentemente non avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di licenza. L’opera, pertanto, era stata digitalizzata dalla stessa biblioteca.
La prima impressione che si trae leggendo le conclusioni dell’Avvocato Generale è che il diritto dell’Unione Europea si barcamena tra esigenze diverse, non riuscendo tuttavia a raggiungere soluzioni dotate di semplicità e chiarezza. Le biblioteche possono digitalizzare, ma non più di tanto…, non possono consentire di far fare copie su supporti USB e a stampa, e però la stampa (fotocopia) di copie digitalizzate è in altri casi ammissibile…Vedremo cosa deciderà la Corte, che non è vincolata dalle conclusioni rese dall’Avvocato Generale.