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Corte di Appello di Parigi: un aggregatore di blog e articoli non compie atti di concorrenza sleale e non è responsabile del contenuto illecito delle pagine aggregate

Interessante sentenza della Corte di Appello di Parigi (Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 8 novembre 2013) in un caso in cui un aggregatore di blog e articoli online (Paperblog) è stato accusato di concorrenza parassitaria (concorrenza sleale) da un’altra società (Overblog), che svolge attività di hosting per blogger.

La Corte esclude sia la concorrenza parassitaria, sia ogni altra responsabilità di Paperblog in relazione ai contenuti  aggregati (i quali vengono anche raggruppati tematicamente).

Paperblog è libera di svolgere il servizio in favore degli autori dei blog che si siano iscritti allo stesso, e non è tenuta a controllarne i contenuti (salvo agire per la loro rimozione, previa notifica di illeciti da parte di terzi).

 

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Extra Pick of the Week

Pick of the week: Kenneth Rogoff identifies several obstacles to keeping living standards on an upward trajectory. – Project Syndicate

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Istruzioni per l’uso: Copyright Notice: digital images, photographs and the internet

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Copyright Collecting Society – Corte Giustizia UE – Il monopolio è confermato, ma vanno verificati gli abusi di posizione dominante

    •  “…Al riguardo occorre dichiarare che un ente di gestione quale l’OSA, che disponga di un monopolio ai fini della gestione, nel territorio di uno Stato membro, dei diritti d’autore relativi a una categoria di opere protette, detiene una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato interno ai sensi dell’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2008, Kanal 5 e TV 4, C‑52/07, Racc. pag. I‑9275, punto 22).

      87      Orbene, se dovesse accadere che un tale ente di gestione imponga, per i servizi da esso prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri e qualora il raffronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, tale differenza dovrebbe essere considerata come l’indizio di un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE. In questo caso, spetterebbe all’ente di gestione di cui trattasi giustificare la differenza basandosi sulle diversità obiettive tra la situazione dello Stato membro interessato e quella prevalente in tutti gli altri Stati (v., in tal senso, precitate sentenze Tournier, punto 38, nonché Lucazeau e a., punto 25).

      88      Analogamente, un siffatto abuso potrebbe consistere nel praticare un prezzo eccessivo, privo di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita (sentenza Kanal 5 e TV 4, cit., punto 28).

      89      Inoltre, qualora un abuso siffatto dovesse sussistere e qualora fosse imputabile alla normativa applicabile a tale ente di gestione, la suddetta normativa sarebbe contraria agli articoli 102 TFUE e 106, paragrafo 1, TFUE, come si evince dalla giurisprudenza citata al punto 83 della presente sentenza…”.

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Collecting society Buma/Stemra stops requiring embedding licenses after decision ECJ

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News on Net Neutrality after the Verizon v. FCC Decision

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Corte di Giustizia sul “linking” ad opere coperte dal diritto di autore già comunicate al pubblico di internet

La Corte di Giustizia UE “sdogana” l’anima vitale del web: è lecito creare su un sito web collegamenti (hyperlinks) che facciano accedere ad altri testi online, già accessibili su altri siti, anche se coperti dal diritto di autore (causa C‑466/12, Nils Svensson).

E sono consentiti – soluzione meno scontata della prima – anche il “framing” ed il “deep linking”, cioè i collegamenti ipertestuali che  diano al navigatore  l’impressione di avere a disposizione il testo in questione sul sito in cui già si trova, mentre in realtà proviene da un altro sito, e quelli che indirizzino ad una pagina web che non sia la “home page” del sito linkato.

Ecco un passaggio della decisione:

  • “Si deve pertanto dichiarare che, qualora il complesso degli utilizzatori di un altro sito, ai quali siano state comunicate le opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, potesse direttamente accedere a tali opere sul sito sul quale siano state inizialmente comunicate, senza intervento del gestore dell’altro sito, gli utilizzatori del sito gestito da quest’ultimo devono essere considerati come potenziali destinatari della comunicazione iniziale e, quindi, ricompresi nel pubblico previsto dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale.

    28      Di conseguenza, in mancanza di un pubblico nuovo, l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore non è necessaria per una comunicazione al pubblico come quella di cui al procedimento principale.

    29      Tale constatazione non potrebbe essere rimessa in discussione nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse rilevare – cosa che non risulta chiaramente dagli atti – che, quando gli internauti cliccano sul collegamento in esame, l’opera appare dando l’impressione di essere a disposizione sul sito in cui si trova tale collegamento, mentre in realtà proviene da un altro sito”.

La Corte proibisce invece l’hyperlinking quando serva ad aggirare restrizioni originarie previste dall’autore.

Quello che non si può fare è dunque linkare a testi per i quali il titolare del diritto di autore abbia previsto restrizioni all’accesso generalizzato del pubblico. L’hyperlinking non può diventare strumento per eludere le limitazioni all’accesso stabilite dall’autore.

In definitiva, una decisione  liberale. Corretta anche sul tema del framing, rispetto al quale la tutela del sito linkato dovrebbe, a mio avviso, passare attraverso gli strumenti previsti a tutela del consumatore (ingannato dall’apparenza) e contro gli atti di concorrenza sleale, ma non attraverso quelli a tutela del diritto d’autore.

 

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Apple Should Pay $840 Million Over E-Books, States Say – Bloomberg

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Dutch libraries introduce new lending system for e-books / futureofcopyright.com

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Case Law DRM Intellectual Property Piracy Uncategorized

Misure Tecnologiche di Protezione – Corte di Giustizia UE – Caso «Nintendo»

  • “«1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art. 102-bis, comma 3, [relativo alle banche dati] possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione.

  • 2.      Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione».
  • Il caso di specie riguardava un «software» indipendente, che non costituiva una copia illegale dei videogiochi della Nintendo, ma che consentiva la fruizione sulle consolle di file MP3, film e video non prodotti né distribuiti dalla Nintendo, al fine di sfruttare pienamente tali consolle.
    La Corte, dopo avere fatto appello al principio di proporzionalità (in forza del quale la tutela giuridica garantita alla misure teconologica di protezione non deve impedire i dispositivi o le attività che hanno, sul piano commerciale, una finalità o un’utilizzazione diversa, dal facilitare la realizzazione di tali atti mediante l’elusione della protezione tecnologica)  conclude non escludendo la liceità di strumenti elusivi della protezione tecnologica, e chiedendo ai giudici nazionali di effettuare un non facile bilanciamento, anche basato su rilevazioni concrete circa l’uso che gli utenti fanno dei dispositivi elusivi in questione (se – in sostanza, pare di capire – sono nella pratica soprattutto utilizzati per violare il diritto di autore oppure per espandere l’ultilizzo dei device protetti):
  • «La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «efficace misura tecnologica», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, può comprendere misure tecnologiche dirette prevalentemente ad equipaggiare con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che contiene l’opera protetta, come il videogioco, al fine di proteggerla da atti non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore, ma altresì le apparecchiature portatili o le consolle destinate a garantire l’accesso a tali giochi e la loro utilizzazione.

    Spetta al giudice nazionale verificare se altre misure, o misure non installate sulle consolle, possano causare minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare. A tal fine, rileva prendere in considerazione, segnatamente, i costi relativi ai diversi tipi di misure tecnologiche, gli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione nonché la comparazione dell’efficacia di tali diversi tipi di misure tecnologiche per quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, efficacia che, tuttavia, non deve essere assoluta. Spetta altresì al suddetto giudice esaminare la finalità dei dispositivi, dei prodotti o dei componenti che possono eludere le citate misure tecnologiche. A tal riguardo, la prova dell’uso che i terzi effettivamente ne fanno sarà, in funzione delle circostanze di cui trattasi, particolarmente rilevante. Il giudice nazionale può esaminare, segnatamente, con quale frequenza tali dispositivi, prodotti o componenti vengono effettivamente utilizzati in violazione del diritto d’autore nonché la frequenza con cui sono utilizzati a fini che non violano il suddetto diritto».

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