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IPR License Launches Global Digital Marketplace for Book Rights | Digital Book World

  • “IPR License, the global digital marketplace for books rights, has opened up its platform to coincide with the launch of its fully bespoke transactional licensing solution – ‘TradeRights’. This new functionality is the first in the industry to allow parties to make offers and negotiate deals on whole book rights then complete the transaction in full, including contracts and payment.”

    Ecco il link: IPR License

 

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“Potcoin” – Monete Digitali Settoriali?

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Corte di Giustizia UE: su ingiunzione di un Giudice, l’ISP deve adottare tutte le misure ragionevoli ad evitare violazioni copyright

  • “1) L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che un soggetto che metta a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l’accordo del titolare dei diritti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, utilizza i servizi del fornitore di accesso ad Internet dei soggetti che consultano tali materiali, il quale deve essere considerato un intermediario ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29.

  • 2) I diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia vietato, con un’ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l’accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d’accesso deve adottare e quest’ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall’altro, che tali misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare.”

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Bitcoins tassati negli USA come acquisto di beni in proprietà

 

  • “How is virtual currency treated for federal tax purposes?

    For federal tax purposes, virtual currency is treated as property. General tax principles applicable to property transactions apply to transactions using virtual currency”

    “Must a taxpayer who receives virtual currency as payment for goods or services include in computing gross income the fair market value of the virtual currency?

     Yes. A taxpayer who receives virtual currency as payment for goods or services must, in computing gross income, include the fair market value of the virtual currency, measured in U.S. dollars, as of the date that the virtual currency was received.”

     

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Case Law Intellectual Property

Cassazione Penale: Un post diffamatorio non autorizza il sequestro preventivo dell’intero blog

Importante sentenza della Cassazione che dissequestra un blog (accusato di contenere una serie di post diffamatori, sembra nemmeno scritti dal  titolare del blog stesso).

La Corte afferma che il sequestro preventivo dell’intero blog incide sulla libertà di manifestazione del pensiero, mentre il blog in sè stesso non ha potenzialità lesiva,  e quindi la mera esistenza di alcuni post diffamatori non realizzano, rispetto all’intero blog, l’attualità e concretezza del periculum in mora che sarebbe necessario per giustificare il sequestro del sito.

Corte di Cassazione, Sez. V Penale, del 12-03-2014, n. 11895:

“Con decreto del 6 aprile 2013, il G.I.P. presso il Tribunale di Udine disponeva il sequestro preventivo del sito internet (…), gestito da (…), indagato per il reato di cui all’art. 595, commi 1 e 3, ai danni di (…). L’indagato era accusato di aver pubblicato sul sito suddetto messaggi e commenti che, con il pretesto di una critica politica, scivolavano sul terreno della gratuità volgarità e dell’attacco personale (…).

Il Tribunale per il riesame di Udine, con ordinanza del 14 maggio 2013, confermava il provvedimento di sequestro, osservando che il sito è stato lo strumento attraverso il quale i messaggi diffamatori sono stati diffusi e che ben potrebbe, anche in futuro, essere utilizzato al medesimo scopo, sicché riteneva il vincolo imposto “pienamente adeguato e congruo”.

(…)

Con riferimento alla possibilità di sequestro preventivo di un sito web, questa Corte ha più volte affermato la piena compatibilità della misura cautelare con il bene immateriale (…), non potendo negarsi che ad un sito internet possa attribuirsi una sua “fisicità”, ovvero una dimensione materiale e concreta.

Va però considerata la particolarità del caso in cui il sito sottoposto a sequestro contenga un blog (letteralmente contrazione di web-log, ovvero “diario in rete”), termine con il quale si definisce quel particolare tipo di sito web, gestito da uno o più blogger, che pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti multimediali, in forma testuale o in forma di post (concetto assimilabile o avvicinabile ad un articolo di giornale), che vengono visualizzati in ordine cronologica, partendo dal più recente, in funzione del loro carattere di attualità. In caso di sequestro di un blog, l’inibitoria che deriva a tutti gli utenti della rete all’accesso ai contenuti del sito è in grado di alterare la natura e la funzione del sequestro preventivo, perché impedisce al blogger la possibilità di esprimersi.

Va a tal proposito considerato quanto già affermato da questa Sezione (…), rispetto ai casi in cui la misura cautelare reale cada su di un supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse, quale appunto un blog di libera informazione (oggetto di quella decisione era un sequestro preventivo di un articolo pubblicato su un sito internet, contenente espressioni ritenute lesive dell’onore e del decoro); in casi del genere, infatti, il vincolo non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero (cui si ricollegano l’esercizio dell’attività d’informazione, le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse), che ha dignità pari a quello della libertà individuale e che trova la sua copertura non solo nell’art. 21 Cost., ma anche – in ambito sovranazionale – nell’art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nonché nell’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (…).

Un giusto contemperamento di opposti interessi di rilievo primario impone allora che l’imposizione del vincolo sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all’area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive, tanto serie quanto è vasta l’area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola (…).

Nel caso di specie il sito internet è stato oggetto di sequestro solo perché adoperato per commettere diffamazioni (nemmeno da parte dell’indagato, ma di terze persone), ma non vi è alcun elemento da cui desumere una potenzialità offensiva del sito in sè, e quindi l’attualità e concretezza del periculum in mora. Anzi, lo sviluppo di un blog sul dominio internet rappresenta una modalità fisiologica ed ordinaria dell’utilizzo del bene, per cui non si ravvisa alcun elemento da cui poter inferire che vi sia un tale rischio, né potrebbero essere individuati ulteriori elementi da parte del Tribunale del riesame.

Per tutte le considerazioni che precedono va disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e, conseguentemente, va ordinata la cessazione di efficacia della misura.”

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Business Models Intellectual Property

Future of Copyright – Funk band Vulfpeck stunts with ‘silent’ tracks to earn money from Spotify

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Case Law Data Privacy

German court rules against Facebook’s “Friend Finder” – Lexology

  • “The Berlin Court of Appeal upheld a lower court ruling that Facebook’s “Friend Finder” function is unlawful. The Court agreed with the Berlin Regional Court’s 2012 decision that the Friend Finder function violates both German data protection law and unfair trade law, and re-affirmed the invalidity of several clauses in Facebook’s privacy notice and other online terms and conditions.”


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Extra Pick of the Week

Pick of The Week: “The Rise of Anti-Capitalism” – NYTimes.com

  • What makes the social commons more relevant today is that we are constructing an Internet of Things infrastructure that optimizes collaboration, universal access and inclusion, all of which are critical to the creation of social capital and the ushering in of a sharing economy.

    The Internet of Things is a game-changing platform that enables an emerging collaborative commons to flourish alongside the capitalist market.” (J.Rifkin)
     —
    That reminds me of the Cooperative Commons Manifesto, which everyone sharing such ideas is  warmly invited to subscribe!

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Internet

U.S. Plans to Give Up Oversight of Web Domain Manager – WSJ.com

  • “The Commerce Department said Friday it plans to relinquish its oversight of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, or Icann, which manages a number of technical functions that serve as signposts to help computers locate the correct servers and websites.”


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Data Privacy

Il Parlamento Europeo vota in favore della proposta della Commissione per un nuovo Regolamento Privacy

Il Parlamento dell’Unione Europea, prima di salutarci, approva (con poche modifiche) la proposta della Commissione per un nuovo Regolamento sulla protezione dei dati personali.

Ecco un assaggio dell’art. 1 del Regolamento, quello in cui si fissano gli obiettivi… :

  • 1. This Regulation lays down rules relating to the protection of individuals with regard to the processing of personal data and rules relating to the free movement of personal data.
  • (…)
  • 3. The free movement of personal data within the Union shall neither be restricted nor prohibited for reasons connected with the protection of individuals with regard to the processing of personal data.

Chiaro no?

Ora la parola passa al Consiglio dell’UE, non se ne parla prima dell’estate.