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Corte di Giustizia UE: Caso C‑174/15 sul prestito di ebook da parte delle biblioteche pubbliche

  • 1) L’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che nella nozione di «prestito», ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.

  • 2) Il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 6 della direttiva 2006/115, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro subordini l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 alla condizione che la copia di un libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell’Unione europea da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

  • 3) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 deve essere interpretato nel senso che osta a che la deroga per il prestito pubblico ivi prevista si applichi alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.

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What happens to your e-books when you die? – Teleread

 

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February 2016 Author Earnings Report: Amazon’s Ebook, Print, and Audio Sales – Author Earnings

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Penguin Random House Unifies Library eBook Terms | The Digital Reader

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Per superare la crisi gli editori indipendenti vendono ebook a meno di 1 dollaro: ci stiamo tirando la zappa sui piedi, ma per ora funziona | Prima Comunicazione

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Start-Up Personalizes Books for Children, With Robot as Co-Author – The New York Times

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E-book sales aren’t falling: Amazon is winning, publishers are losing – Fortune

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Corte di Giustizia UE: Digitalizzazione dei libri delle biblioteche pubbliche

  • “Uno Stato membro può autorizzare le biblioteche a digitalizzare, senza il consenso dei titolari dei diritti, determinati libri della loro collezione al fine di proporli su posti di lettura elettronica.

  • Gli Stati membri possono, entro certi limiti e a determinate condizioni qual i il pagamento di un equo compenso ai titolari dei diritti, autorizzare gli utilizzatori a stampare su carta o a memorizzare su una chiave USB i libri digitalizzati dalla biblioteca”

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Corte Giustizia UE: Gli ebook non sono libri, ma una fornitura di servizi

    • “si considera «prestazione di servizi» ogni operazione che non costituisce una cessione di beni, mentre, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, si considera «cessione di beni» il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica francese, la fornitura di libri elettronici non può essere considerata come una «cessione di beni» ai sensi di quest’ultima disposizione, non potendosi il libro elettronico qualificare come bene materiale. Infatti, come emerge dal punto 28 della presente sentenza, il supporto fisico che consente la lettura di tale libro, che potrebbe essere qualificato come «bene materiale», non è presente al momento della fornitura. Ne consegue che, in applicazione di detto articolo 24, paragrafo 1, la fornitura di libri elettronici deve essere qualificata come prestazione di servizi”.
      Quindi: per gli ebook niente IVA ridotta come per i libri di carta. Alla Corte del Lussemburgo amano la carta, ed alla Commissione di Bruxelles amano l’IVA, di cui una quota riscossa a nostro carico è trattenuta per finanziare l’UE. Forza Europa…!

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Amazon, a Friendly Giant as Long as It’s Fed – NYTimes.com

  • “Amazon believes that publishers take too much of the money in producing a book and add too little value. In traditional publishing, the highest royalty a writer could get was 15 percent of the book’s price. With e-books, the royalty is 25 percent of net revenue, but Amazon feels that is still not enough. Mr. Zandri gets 35 percent, and self-published writers who use Amazon’s platform get more.”


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