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Intellectual Property Interoperability Open Data

Open Government Data: Documenti di Biblioteche, Musei, Archivi Pubblici

Il settore pubblico produce e custodisce una rilevante quantità di informazioni. L’accessibilità e la ri-utilizzabilità delle stesse da parte del settore privato costituisce oggi una risorsa strategica di crescente e straordinario valore.

Il Parlamento Europeo, lo scorso 13 giugno ha dato il via libera, con alcuni emendamenti, alla proposta di modifica della Direttiva  2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.

Nel settore culturale, la proposta di modifica della  Direttiva, che a questo punto dovrebbe essere attuata negli Stati membri entro due anni, può avere un forte impatto economico, rendendo disponibili anche per l’uso commerciale contenuti di grande valore. L’Europa è una miniera inesauribile di cultura e di elaborazioni millenarie, renderne più libero l’utilizzo e lo sfruttamento è un’occasione in grado di fare la differenza per il Vecchio continente.

Il testo della nuova Direttiva è – come di consueto – frutto di alcuni compromessi che non ne facilitano la lettura, ma, per il settore dell’editoria, specie quella digitale, segnalo questi punti oggetto delle prossime novità legislative:

– la riutilizzabilità dei documenti detenuti dai soggetti pubblici dovrebbe diventare la regola, mentre la non riutilizzabilità l’eccezione;

– l’ambito di applicazione della precedente Direttiva viene esteso (col relativo obbligo di accessibilità e riutilizzabilità dei documenti) alle biblioteche (incluse quelle universitarie), ai musei, agli archivi pubblici.

–  “To facilitate re-use, public sector bodies should, where possible and appropriate , make documents available through open and machine-readable formats and together with their metadata, at the best level of precision and granularity,  in a format that ensures interoperability

–  in linea di principio, il costo per la riproduzione dei documenti da riutilizzare posto a carico degli utenti non dovrebbe superare il “costo marginale” della riproduzione in questione;

– resta fermo quanto già previsto in tema di “licenze“: i soggetti pubblici possono sottoporre a licenza il riutilizzo dei documenti, ma le licenze devono essere concesse secondo formati “standard” e “digitalizzati”. Importante in proposito il seguente principio (cd. “Considerando” in premessa alla Direttiva): “(26)  In relation to any re-use that is made of the document, public sector bodies may impose conditions, where appropriate through a licence, such as acknowledgment of source and acknowledgment of whether the document has been modified by the re-user in any way. Any licences for the re-use of public sector information should in any event place as few restrictions on re-use as possible, for example limiting them to an indication of source. Open licences available online, which grant wider re-use rights without technological, financial or geographical limitations and relying on open data formats, should play an important role in this respect. Therefore, Member States should encourage the use of open licences that should eventually become common practice across the Union“.

– accordi di esclusiva riguardanti la digitalizzazione dei documenti analogici detenuti da biblioteche, musei, archivi ecc.. non devono eccedere la durata di 10 anni (ma per gli accordi di esclusiva già in essere per la digitalizzazione, la Direttiva concede deroghe). In sostanza, dopo 10 anni, il contenuto digitalizzato che sia di pubblico dominio ritorna tale anche nella forma digitalizzata.

– la Direttiva non pregiudica il regime ed i diritti di proprietà intellettuale vigenti ed applicabili sui documenti in questione (sia i diritti dei terzi che quelli dei soggetti pubblici destinatari degli obblighi di accesso e riutilizzabilità oggetto della Direttiva).

Ora, come si vede le intenzioni sono buone, ma bisognerà vedere le concrete modalità di attuazione a livello nazionale. Ricordo che le Direttive non creano norme direttamente e uniformemente applicabili negli ordinamenti nazionali. Gli Stati membri  le devono recepire introducendo propri atti normativi, vincolati dalla Direttiva negli scopi da raggiungere.

Per un’analisi più dettagliata, si leggano Ton Zijlstra e Katleen Janssen sul Blog della Open Knowledge Foundation.

 

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Interoperability

Ebook Interoperability

La European and International Booksellers Federation ha commissionato uno studio sulla interoperabilità dei formati digitali degli ebook, disponibile ora anche online (On the Interoperability of eBook Formats; Prof. Christoph Bläsi | Prof. Franz Rothlauf, Johannes Gutenberg-Universität Mainz – Germany).

L’interoperabilità serve a fare con gli ebok quello che si fa con i libri: leggerli come e dove vuoi tu.

Il formato EPUB 3 garantisce massima interoperabilità. Il problema non riguarda la tecnologia dei formati, ma (a) i formati proprietari, che generano “ecostistemi” chiusi; (b) i DRM che proteggono detti ecosistemi.

Anche per i  DRM, è possibile la interoperabilità. Anche qui, dunque, il problema è  di volerla, non quello di poterla avere.

Lo studio tiene conto dei due sistemi che dominano il mercato: quelli di Amazon e di Apple. Loro, per ora, dettano legge e stabiliscono come e dove possiamo leggere gli ebook regolarmente acquistati (che cosa acquistiamo da loro, peraltro, non è ben chiaro).

Un passaggio dalla prefazione di Neelie Kroes (Vice-President of the European Commission, in charge of the Digital Agenda), da prendere in parola:

“Interoperability is a major requirement to build a truly digital society. This applies to ebooks too. When you buy a printed book it’s yours to take where you like. It should be the same with an ebook. You can now open a document on different computers, so why not an ebook on different platforms and in different apps? One should be able to read one’s ebook anywhere, any time on any device”.