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Category: DRM
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Everything Old Is Unavailable Again: How Copyright Has Ebooks Operating In The 1800s | Techdirt
“Nothing sucks more than a great new technology with old-world thinking attached to it. “
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Misure Teconologiche di protezione – Corte di Giustizia UE – Caso “Nintendo”
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Importante decisione della Corte di Giustizia sulle misure tecnologiche di protezione, cioè quelle adottate dal produttore per evitare l’utilizzo di un “device”, come la consolle Nintendo (o anche, perché no, un lettore di ebook?), per fruire di contenuti digitali non “autorizzati” dal produttore stesso (ad esempio per “far girare” sulla consolle programmi e prodotti multimediali non distribuiti o prodotti dalla Ninendo). La Corte dice “ni”.
Ecco la norma italiana che ha fatto sorgere dubbi al Tribunali di Milano circa l’esatta interpretazione della correlata Direttiva 2001/29/CE.
Art. 102 quater L.A.:
“«1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art. 102-bis, comma 3, [relativo alle banche dati] possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione.
- 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione».
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Il caso di specie riguardava un «software» indipendente, che non costituiva una copia illegale dei videogiochi della Nintendo, ma che consentiva la fruizione sulle consolle di file MP3, film e video non prodotti né distribuiti dalla Nintendo, al fine di sfruttare pienamente tali consolle.La Corte, dopo avere fatto appello al principio di proporzionalità (in forza del quale la tutela giuridica garantita alla misure teconologica di protezione non deve impedire i dispositivi o le attività che hanno, sul piano commerciale, una finalità o un’utilizzazione diversa, dal facilitare la realizzazione di tali atti mediante l’elusione della protezione tecnologica) conclude non escludendo la liceità di strumenti elusivi della protezione tecnologica, e chiedendo ai giudici nazionali di effettuare un non facile bilanciamento, anche basato su rilevazioni concrete circa l’uso che gli utenti fanno dei dispositivi elusivi in questione (se – in sostanza, pare di capire – sono nella pratica soprattutto utilizzati per violare il diritto di autore oppure per espandere l’ultilizzo dei device protetti):
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«La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «efficace misura tecnologica», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, può comprendere misure tecnologiche dirette prevalentemente ad equipaggiare con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che contiene l’opera protetta, come il videogioco, al fine di proteggerla da atti non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore, ma altresì le apparecchiature portatili o le consolle destinate a garantire l’accesso a tali giochi e la loro utilizzazione.
Spetta al giudice nazionale verificare se altre misure, o misure non installate sulle consolle, possano causare minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare. A tal fine, rileva prendere in considerazione, segnatamente, i costi relativi ai diversi tipi di misure tecnologiche, gli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione nonché la comparazione dell’efficacia di tali diversi tipi di misure tecnologiche per quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, efficacia che, tuttavia, non deve essere assoluta. Spetta altresì al suddetto giudice esaminare la finalità dei dispositivi, dei prodotti o dei componenti che possono eludere le citate misure tecnologiche. A tal riguardo, la prova dell’uso che i terzi effettivamente ne fanno sarà, in funzione delle circostanze di cui trattasi, particolarmente rilevante. Il giudice nazionale può esaminare, segnatamente, con quale frequenza tali dispositivi, prodotti o componenti vengono effettivamente utilizzati in violazione del diritto d’autore nonché la frequenza con cui sono utilizzati a fini che non violano il suddetto diritto».
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Il valore dei “beni digitali” che gli utenti possiedono (ritengono di possedere) si accumula di giorno in giorno.
Parcheggiato in nuvole… clouds… che come tutte le nuvole non si possono toccare, né si sa bene dove è che siano…
Cosa avviene se il gestore di un servizio “cloud” chiude, o peggio, fallisce, va in bancarotta, scappa con la cassa? Ehi, sono cose che succedono, o no? Ma allora che fine fanno i “nostri” ebook? La “nostra” musica? I “nostri” file, insomma, i “nostri” dati?
Ecco perché anche la notizia della chiusura di un bookstore di nicchia fa riflettere.
E se invece fosse uno dei big a dover chiudere, con i milioni di miliardi di bytes che ospita e custodisce? Forse… non potrebbe essere lasciato fallire. Come per le grandi banche multinazionali, sarebbe considerato Too Big Too Fail.
Immagino allora un commissariamento… una liquidazione coatta amministrativa… con utenti che da ogni angolo della terra si mettono in fila, una fila lunghissima, per fare il download…
Salvo magari scoprire che… dopo il download non potranno comunque leggere quel libro, o ascoltare quella canzone, utilizzare quei file… perché sono protetti dai diabolici DRM, che però…. non saranno più gestiti dal titolare in fallimento… e quindi diverranno obsoleti, non funzioneranno più.. o non avranno più applicazioni decenti che li riconoscano… e allora? Dovranno forse trasformarsi tutti in “criminali”, tutti lì a craccare i DRM…? Immagino una legge ad hoc: Freedom of DRM Removal Act.
Oppure, altro scenario, nessun download. Fine del gestore, fine della tua “licenza”… nessun file è tuo, puoi al massimo chiedere i danni… Mettiti in fila, nomina un avvocato nel paese di residenza dei server… auguri… (hmm… non male, però, per gli avvocati… ora che ci penso…).
Cloud… un nome che mi sembra renda bene l’idea…
Sul fronte della inarrestabile contesa tra le forze del bene e del male, cioè tra copyright e copiatori pirata, arriva notizia di una nuova arma nelle mani del bene, di invenzione tedesca: un sistema di DRM dispettoso, chiamato SiDiM, che quando copi un file senza autorizzazione modifica parti del testo o della punteggiatura, così che la copia pirata diventi un testo diverso da quello originario.
A parte rilevare che il sistema potrebbe anche avere risultati inaspettatamente creativi, producendo dal nulla nuove opere (si immagini una mediocre poesia, che con un virgola decisiva spostata al punto giusto diventi una lirica sublime) si pongono intriganti questioni di diritto d’autore. Perché appunto l’autore potrebbe dolersi delle manipolazione della propria opera (sarà pure mediocre, ma quella è la mia poesia, con la virgola in quel posto).
Certo chi detiene la copia pirata non può protestare più di tanto, ma insomma, l’autore s’offende lo stesso, anche perché il testo circola e chi saprà più, dopo un pò, dove diamine andava piazzata quella virgoletta? Dovrà dunque autorizzare preventivamente un simile sistema. E poi, chi sarà il responsabile dell’illecita ri-elaborazione? Il software? Chi ha apposto il DRM? Il pirata?
Ad altri giuristi sbrogliare la matassa, io m’astengo.