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Corte di Giustizia UE: Casi C‑203/15 e C‑698/15 – Tele2 – E’ vietata la conservazione massiva, generalizzata e indifferenziata dei dati delle comunicazioni elettroniche

  • Il diritto dell’Unione Europea vieta:

  • a) una normative nazionale la quale preveda, per finalità di lotta contro la criminalità, una conservazione generalizzata e indifferenziata dell’insieme dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione di tutti gli abbonati e utenti iscritti riguardante tutti i mezzi di comunicazione elettronica.

  • b) una normativa nazionale, la quale disciplini la protezione e la sicurezza dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, e segnatamente l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati conservati, senza limitare, nell’ambito della lotta contro la criminalità, tale accesso alle sole finalità di lotta contro la criminalità grave, senza sottoporre detto accesso ad un controllo preventivo da parte di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente, e senza esigere che i dati di cui trattasi siano conservati nel territorio dell’Unione.

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Corte di Giustizia UE: Caso C‑174/15 sul prestito di ebook da parte delle biblioteche pubbliche

  • 1) L’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che nella nozione di «prestito», ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.

  • 2) Il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 6 della direttiva 2006/115, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro subordini l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 alla condizione che la copia di un libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell’Unione europea da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

  • 3) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 deve essere interpretato nel senso che osta a che la deroga per il prestito pubblico ivi prevista si applichi alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.

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European Court of Justice: Case C‑301/15 – Mark Soulier

  •  ….it must be considered that, when the author of a work decides, in the context of the implementation of legislation such as that at issue in the main proceedings, to put an end to the future exploitation of that work in a digital format, that right must be capable of being exercised without having to depend, in certain cases, on the concurrent will of persons other than those to whom that author had given prior authorisation to proceed with such a digital exploitation and, thus, on the agreement of the publisher holding only the rights of exploitation of that work in a printed format.

  • Article 2(a) and Article 3(1) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, that gives an approved collecting society the right to authorise the reproduction and communication to the public in digital form of ‘out-of-print’ books, namely, books published in France before 1 January 2001 which are no longer commercially distributed by a publisher and are not currently published in print or in digital form, while allowing the authors of those books, or their successors in title, to oppose or put an end to that practice, on the conditions that that legislation lays down.

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Corte di Giustizia UE: Linking legittimo se in assenza di scopo di lucro e di conoscenza dell’infrazione


        • “per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza.”
        • “qualora il collocamento di collegamenti ipertestuali sia effettuato a fini lucrativi, è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia pubblicata illegittimamente sul sito cui rimandano detti collegamenti ipertestuali, cosicché deve presumersi che tale collocamento sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l’opera è protetta e che il titolare del diritto d’autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione su Internet. In siffatte circostanze, e a condizione che tale presunzione relativa non sia confutata, l’atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un’opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29”.

 

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Copyright Trolls Threaten College Students With Million-Dollar Lawsuits, Deportation | The Digital Reader

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President Obama just won a huge court victory on net neutrality – Vox

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Google takes right to be forgotten battle to France’s highest court | Technology | The Guardian

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WhatsApp, Used by 100 Million Brazilians, Was Shut Down Nationwide by a Single Judge

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Antitrust Case Law

Google Shuts Out Competitors on Android? Hardly – The New York Times

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Google Books just won a decade-long copyright fight – The Washington Post

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