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Corte Giustizia UE 5 marzo 2015, C-479/13 – Commissione c. Francia
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“si considera «prestazione di servizi» ogni operazione che non costituisce una cessione di beni, mentre, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, si considera «cessione di beni» il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica francese, la fornitura di libri elettronici non può essere considerata come una «cessione di beni» ai sensi di quest’ultima disposizione, non potendosi il libro elettronico qualificare come bene materiale. Infatti, come emerge dal punto 28 della presente sentenza, il supporto fisico che consente la lettura di tale libro, che potrebbe essere qualificato come «bene materiale», non è presente al momento della fornitura. Ne consegue che, in applicazione di detto articolo 24, paragrafo 1, la fornitura di libri elettronici deve essere qualificata come prestazione di servizi”.Quindi: per gli ebook niente IVA ridotta come per i libri di carta. Alla Corte del Lussemburgo amano la carta, ed alla Commissione di Bruxelles amano l’IVA, di cui una quota riscossa a nostro carico è trattenuta per finanziare l’UE. Forza Europa…!
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