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Cassazione Penale: Un post diffamatorio non autorizza il sequestro preventivo dell’intero blog

Importante sentenza della Cassazione che dissequestra un blog (accusato di contenere una serie di post diffamatori, sembra nemmeno scritti dal  titolare del blog stesso).

La Corte afferma che il sequestro preventivo dell’intero blog incide sulla libertà di manifestazione del pensiero, mentre il blog in sè stesso non ha potenzialità lesiva,  e quindi la mera esistenza di alcuni post diffamatori non realizzano, rispetto all’intero blog, l’attualità e concretezza del periculum in mora che sarebbe necessario per giustificare il sequestro del sito.

Corte di Cassazione, Sez. V Penale, del 12-03-2014, n. 11895:

“Con decreto del 6 aprile 2013, il G.I.P. presso il Tribunale di Udine disponeva il sequestro preventivo del sito internet (…), gestito da (…), indagato per il reato di cui all’art. 595, commi 1 e 3, ai danni di (…). L’indagato era accusato di aver pubblicato sul sito suddetto messaggi e commenti che, con il pretesto di una critica politica, scivolavano sul terreno della gratuità volgarità e dell’attacco personale (…).

Il Tribunale per il riesame di Udine, con ordinanza del 14 maggio 2013, confermava il provvedimento di sequestro, osservando che il sito è stato lo strumento attraverso il quale i messaggi diffamatori sono stati diffusi e che ben potrebbe, anche in futuro, essere utilizzato al medesimo scopo, sicché riteneva il vincolo imposto “pienamente adeguato e congruo”.

(…)

Con riferimento alla possibilità di sequestro preventivo di un sito web, questa Corte ha più volte affermato la piena compatibilità della misura cautelare con il bene immateriale (…), non potendo negarsi che ad un sito internet possa attribuirsi una sua “fisicità”, ovvero una dimensione materiale e concreta.

Va però considerata la particolarità del caso in cui il sito sottoposto a sequestro contenga un blog (letteralmente contrazione di web-log, ovvero “diario in rete”), termine con il quale si definisce quel particolare tipo di sito web, gestito da uno o più blogger, che pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti multimediali, in forma testuale o in forma di post (concetto assimilabile o avvicinabile ad un articolo di giornale), che vengono visualizzati in ordine cronologica, partendo dal più recente, in funzione del loro carattere di attualità. In caso di sequestro di un blog, l’inibitoria che deriva a tutti gli utenti della rete all’accesso ai contenuti del sito è in grado di alterare la natura e la funzione del sequestro preventivo, perché impedisce al blogger la possibilità di esprimersi.

Va a tal proposito considerato quanto già affermato da questa Sezione (…), rispetto ai casi in cui la misura cautelare reale cada su di un supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse, quale appunto un blog di libera informazione (oggetto di quella decisione era un sequestro preventivo di un articolo pubblicato su un sito internet, contenente espressioni ritenute lesive dell’onore e del decoro); in casi del genere, infatti, il vincolo non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero (cui si ricollegano l’esercizio dell’attività d’informazione, le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse), che ha dignità pari a quello della libertà individuale e che trova la sua copertura non solo nell’art. 21 Cost., ma anche – in ambito sovranazionale – nell’art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nonché nell’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (…).

Un giusto contemperamento di opposti interessi di rilievo primario impone allora che l’imposizione del vincolo sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all’area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive, tanto serie quanto è vasta l’area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola (…).

Nel caso di specie il sito internet è stato oggetto di sequestro solo perché adoperato per commettere diffamazioni (nemmeno da parte dell’indagato, ma di terze persone), ma non vi è alcun elemento da cui desumere una potenzialità offensiva del sito in sè, e quindi l’attualità e concretezza del periculum in mora. Anzi, lo sviluppo di un blog sul dominio internet rappresenta una modalità fisiologica ed ordinaria dell’utilizzo del bene, per cui non si ravvisa alcun elemento da cui poter inferire che vi sia un tale rischio, né potrebbero essere individuati ulteriori elementi da parte del Tribunale del riesame.

Per tutte le considerazioni che precedono va disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e, conseguentemente, va ordinata la cessazione di efficacia della misura.”

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