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Misure Teconologiche di protezione – Corte di Giustizia UE – Caso “Nintendo”
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Importante decisione della Corte di Giustizia sulle misure tecnologiche di protezione, cioè quelle adottate dal produttore per evitare l’utilizzo di un “device”, come la consolle Nintendo (o anche, perché no, un lettore di ebook?), per fruire di contenuti digitali non “autorizzati” dal produttore stesso (ad esempio per “far girare” sulla consolle programmi e prodotti multimediali non distribuiti o prodotti dalla Ninendo). La Corte dice “ni”.
Ecco la norma italiana che ha fatto sorgere dubbi al Tribunali di Milano circa l’esatta interpretazione della correlata Direttiva 2001/29/CE.
Art. 102 quater L.A.:
“«1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art. 102-bis, comma 3, [relativo alle banche dati] possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione.
- 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione».
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Il caso di specie riguardava un «software» indipendente, che non costituiva una copia illegale dei videogiochi della Nintendo, ma che consentiva la fruizione sulle consolle di file MP3, film e video non prodotti né distribuiti dalla Nintendo, al fine di sfruttare pienamente tali consolle.La Corte, dopo avere fatto appello al principio di proporzionalità (in forza del quale la tutela giuridica garantita alla misure teconologica di protezione non deve impedire i dispositivi o le attività che hanno, sul piano commerciale, una finalità o un’utilizzazione diversa, dal facilitare la realizzazione di tali atti mediante l’elusione della protezione tecnologica) conclude non escludendo la liceità di strumenti elusivi della protezione tecnologica, e chiedendo ai giudici nazionali di effettuare un non facile bilanciamento, anche basato su rilevazioni concrete circa l’uso che gli utenti fanno dei dispositivi elusivi in questione (se – in sostanza, pare di capire – sono nella pratica soprattutto utilizzati per violare il diritto di autore oppure per espandere l’ultilizzo dei device protetti):
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«La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «efficace misura tecnologica», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, può comprendere misure tecnologiche dirette prevalentemente ad equipaggiare con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che contiene l’opera protetta, come il videogioco, al fine di proteggerla da atti non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore, ma altresì le apparecchiature portatili o le consolle destinate a garantire l’accesso a tali giochi e la loro utilizzazione.
Spetta al giudice nazionale verificare se altre misure, o misure non installate sulle consolle, possano causare minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare. A tal fine, rileva prendere in considerazione, segnatamente, i costi relativi ai diversi tipi di misure tecnologiche, gli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione nonché la comparazione dell’efficacia di tali diversi tipi di misure tecnologiche per quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, efficacia che, tuttavia, non deve essere assoluta. Spetta altresì al suddetto giudice esaminare la finalità dei dispositivi, dei prodotti o dei componenti che possono eludere le citate misure tecnologiche. A tal riguardo, la prova dell’uso che i terzi effettivamente ne fanno sarà, in funzione delle circostanze di cui trattasi, particolarmente rilevante. Il giudice nazionale può esaminare, segnatamente, con quale frequenza tali dispositivi, prodotti o componenti vengono effettivamente utilizzati in violazione del diritto d’autore nonché la frequenza con cui sono utilizzati a fini che non violano il suddetto diritto».
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